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Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 7 pagine

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Progetto A (Avamprogetto) Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 20033 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 9a (nuovo)

Sezione 3a.: Rettifica a posteriori dei versamenti di compensazione

Art. 9a (nuovo)

1Il Consiglio federale rettifica a posteriori i versamenti di compensazione errati nel settore della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l’errore:

a. sia dovuto a un’incorrettezza di rilevamento, di trasmissione o di elaborazione dei dati di

base;

b. abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno uno dei Cantoni; e

c. venga scoperto e fatto valere entro due anni dal versamento dei contributi in questione.

2Il Consiglio federale stabilisce annualmente i limiti della rilevanza finanziaria di cui all’articolo 1 lettera b. A tal fine considera quale riferimento i potenziali di risorse dei singoli Cantoni.

3Se le condizioni di rettifica sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All’occorrenza l’adeguamento può estendersi su più anni.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

2

FF 2010 …

3

RS 613.2 …