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Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 7 pagine
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Progetto A (Avamprogetto) Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
La legge federale del 3 ottobre 20033 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 9a (nuovo)
Sezione 3a.: Rettifica a posteriori dei versamenti di compensazione
Art. 9a (nuovo)
1Il Consiglio federale rettifica a posteriori i versamenti di compensazione errati nel settore della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l’errore:
a. sia dovuto a un’incorrettezza di rilevamento, di trasmissione o di elaborazione dei dati di
base;
b. abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno uno dei Cantoni; e
c. venga scoperto e fatto valere entro due anni dal versamento dei contributi in questione.
2Il Consiglio federale stabilisce annualmente i limiti della rilevanza finanziaria di cui all’articolo 1 lettera b. A tal fine considera quale riferimento i potenziali di risorse dei singoli Cantoni.
3Se le condizioni di rettifica sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All’occorrenza l’adeguamento può estendersi su più anni.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
2
FF 2010 …
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