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Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 7 pagine

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2 Decreto federale sui contributi di base alla perequazione delle risorse (progetto B)

Art. 1

La disposizione determina il contributo della Confederazione (perequazione verticale delle risorse) pari a 2,209 miliardi di franchi. Questo contributo è calcolato sulla base dei versamenti di compensazione del 2010 secondo le regole di adeguamento (crescita del PIL degli anni di calcolo + 1 %). Tale principio corrisponde a quello adottato per l’allestimento della parte «perequazione finanziaria» delle cifre del piano finanziario.

Tabella 1 Calcolo dei contributi di base alla perequazione delle risorse

2010 20112012

Perequazione delle risorse 3'368'001'438 3'568'650'459 3'793'065'543

Contributo della Confederazione1

1'961'871'735 2'078'750'439 2'209'472'952

Contributo dei Cantoni2

1'406'129'703 1'489'900'020 1'583'592'591

1)Crescita del PIL degli anni di calcolo + 1% (2011: +5,96%, 2012: +6,29%)

2)72% del contributo della Confederazione (corrisponde al rapporto POR/PVR 2010)

Art. 2

La disposizione determina il contributo dei Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse) pari a 1,538 miliardi di franchi, equivalente al 72 per cento del contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse. Il rapporto del 72 per cento corrisponde a quello dell’anno 2010, ovvero all’anno attualmente a disposizione.

Art. 3

Poiché al momento dei dibattiti in Parlamento (sessione invernale 2010 fino alla sessione estiva 2011) le cifre rilevanti per l’anno di riferimento 2012 non saranno ancora disponibili, il Parlamento autorizza il Consiglio federale, in occasione dell’approvazione della riveduta ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, a determinare definitivamente il «corretto» contributo mediante le cifre dell’anno 20121. In questo modo il Consiglio federale seguirà la stessa procedura adottata durante un periodo quadriennale, ovvero adeguerà i versamenti di compensazione dell’anno 2011 all’anno 2012 secondo le basi legali e in misura corrispondente all’aumento dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni (cfr. art. 5 cpv. 2 LPFC).

1 La riveduta OPFC con le nuove cifre dell'anno successivo relative alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri viene approvata dal Consiglio federale in novembre.