Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

sua capacità finanziaria. Relativamente all’eccedenza del potenziale di risorse i versamenti di compensazione dei Cantoni finanziariamente forti sono calati dal 5,5 per cento nel 2008 al 5,1 per cento nel 2010.

La terza parte mostra il rapporto dei versamenti di compensazione con il gettito fiscale standardizzato57 e l’eccedenza del gettito fiscale standardizzato. Analogamente all’eccedenza del potenziale di risorse, anche l’eccedenza del gettito fiscale standardizzato indica la parte di gettito fiscale standardizzato per abitante di un Cantone che si situa sopra la media svizzera. Sulla base del metodo di calcolo della perequazione orizzontale delle risorse, le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti sono proporziali all’eccedenza del gettito fiscale standardizzato. La tabella mostra che tra il 2008 e il 2010 il contributo del Cantone di Zugo è leggermente salito dal 10,6 per cento all’11 per cento rispetto al gettito fiscale standardizzato. Nel 2008 i versamenti di compensazione dei Cantoni finanziariamente forti sono leggermente calati rispetto all’eccedenza del gettito fiscale standardizzato passando dal 19,7 al 19 per cento.

Le analisi rilevano che i versamenti di compensazione dei Cantoni finanziariamente forti sono aumentati a livello nominale, ma sono rimasti generalmente costanti oppure sono calati rispetto ai parametri della capacità finanziaria. Pertanto non vi sono nuovi elementi che giustificherebbero l'introduzione di un limite massimo di aggravio per i Cantoni finanziariamente forti.

Possibile definizione di un limite massimo di aggravio

Per quanto attiene alla questione dell’introduzione di un limite massimo di aggravio occorre in generale rilevare che il periodo di osservazione di appena tre anni è troppo breve per fornire una risposta definitiva. Ciò nonostante, essa è esaminata brevemente qui di seguito.

Dai chiarimenti effettuati nell'ambito dei dibattiti parlamentari sopra menzionati sono emerse due varianti per l’introduzione di un limite massimo di aggravio:

− un limite massimo di aggravio nel senso che occorrerebbe versare nella perequazione

delle risorse al massimo una determinata quota del potenziale di risorse (esempio arbitrario: 3,5 %) o del gettito fiscale standardizzato (esempio arbitrario: 12 %) (variante 1)58;

− un limite massimo di aggravio nel senso che occorrerebbe versare nella perequazione

delle risorse al massimo una determinata quota del potenziale di risorse per abitante (esempio arbitrario: 5,5 %) o del gettito fiscale standardizzato (esempio arbitrario: 20 %) che supera la media svizzera (variante 2)59.

Entrambe le varianti presenterebbero svantaggi legati al sistema:

− lo svantaggio della variante 1 è che i versamenti di singoli Cantoni finanziariamente forti

non corrisponderebbero più alla loro capacità finanziaria. I Cantoni che supererebbero il limite massimo di aggravio dovrebbero versare proporzionalmente meno nella perequazione delle risorse. Poiché nella variante 1 il totale dei versamenti dei Cantoni

57 I gettiti fiscali standardizzati (GFS) di un Cantone sono le ipotetiche entrate fiscali che un Cantone realizzerebbe se sfruttasse il suo potenziale di risorse con un’aliquota proporzionale e unica per tutti Cantoni. 58 Come risulta dalla tabella 31, nel 2010 il Cantone di Zugo, in qualità di Cantone maggiormente gravato, versa il

3 % del suo potenziale di risorse o l'11 % del suo GFS nella perequazione delle risorse. 59 Come si può evincere anche dalla tabella 31, nel 2010 tutti i Cantoni finanziariamente forti versano nella perequazione delle risorse il 5,1 % dell’«eccedenza» del loro potenziale di risorse o il 19 % dell’«eccedenza» del loro GFS.