Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

Compendio

Nel 2004 il Popolo e i Cantoni hanno accolto la disposizione costituzionale relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). La NPC è entrata in vigore il 1° gennaio 2008; i suoi obiettivi principali sono la diminuzione delle differenze cantonali a livello di capacità finanziaria e l’incremento dell’efficienza sul piano dell’adempimento dei compiti nello Stato federale. Essa consiste dei quattro elementi «ripartizione dei compiti e del loro finanziamento tra Confederazione e Cantoni», «collaborazione più mirata per i compiti in comune della Confederazione e dei Cantoni», «maggiore collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri», nonché «nuova impostazione della perequazione finanziaria in senso stretto».

La nuova perequazione finanziaria in senso stretto e la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri sono disciplinate dalla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)1. La nuova perequazione finanziaria in senso stretto comprende due strumenti di perequazione indipendenti tra di loro, che perseguono obiettivi diversi. La perequazione delle risorse è destinata a compensare le differenze di capacità finanziaria dei Cantoni, e si suddivide in compensazione orizzontale e verticale delle risorse. La compensazione degli oneri indennizza i Cantoni che in determinati settori di compiti presentano costi strutturali eccessivi. Questi cosiddetti oneri speciali sono indennizzati tramite due distinti fondi perequativi, ossia la perequazione dell’aggravio «geotopografico» e «sociodemografico». Le risorse destinate a questi fondi perequativi sono stabilite ogni quattro anni dall’Assemblea federale sotto forma di contributi di base. Nel corso dei tre anni successivi tali contributi sono aggiornati dal Consiglio federale sulla base di indicatori predefiniti. La LPFC stabilisce che ogni quattro anni il Consiglio federale informi mediante un cosiddetto rapporto sull’efficacia in merito all’esecuzione e all’efficacia della perequazione finanziaria in senso stretto e alla collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Il rapporto deve tra l’altro servire al Parlamento per la fissazione della nuova dotazione dei fondi perequativi per il periodo quadriennale successivo.

Secondo le prescrizioni della LPFC e le disposizioni dell’ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) che le concretizzano, il rapporto sull’efficacia si esprime fondamentalmente sui seguenti punti:

• esecuzione della legge federale sulla perequazione finanziaria;

• volatilità dei contributi nell’ambito della perequazione delle risorse;

• raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria; e

• provvedimenti per il quadriennio successivo.

Il rapporto sull’efficacia per i due primi periodi quadriennali contiene a titolo supplementare una presentazione del passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria. Il rapporto sull’efficacia per il primo periodo quadriennale presenta inoltre le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti. Il rapporto sull’efficacia può inoltre contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione finanziaria.

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RS 613.2