Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
ad aumentare la compensazione dell’aggravio sociodemografico, in modo tale da rappresentare in modo più fedele gli oneri speciali senza però gravare sui Cantoni di montagna.
Ulteriori analisi riguardano la nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. È stato possibile raccogliere primi risultati per quanto concerne le dissociazioni dei compiti finanziariamente e politicamente importanti nei settori delle strade nazionali e delle istituzioni per disabili, come pure in quello degli accordi programmatici. In considerazione dei dati disponibili le ripercussioni economiche della NPC potranno però essere rilevate soltanto nel quadro del secondo rapporto sull’efficacia.
Per quanto riguarda le strade nazionali, sulla base di un bilancio intermedio l’USTRA parte dall’ipotesi di guadagni in termini di efficienza ed efficacia compresi tra 120 e 205 milioni di franchi nel 2008. Tali utili provengono principalmente da costi minori per la manutenzione e dall’ottimizzazione a livello di progetti (rinuncia ai cosiddetti elementi «nice to have» in ambito di investimenti). Non hanno ancora potuto essere espressi in cifre i guadagni in termini di efficienza ed efficacia consecutivi a una migliore prassi di acquisto, a un’armonizzazione degli intervalli tra le riparazioni e alla riorganizzazione dei compiti dei committenti d’opera.
Nel campo delle istituzioni per disabili, delle scuole speciali e dell’assistenza alle persone anziane o disabili (Spitex), per quanto riguarda i primi tre anni dal passaggio alla NPC merita particolare attenzione l’attuazione delle disposizioni transitorie della Costituzione (art. 197
n. 3–5 Cost.). Tali disposizioni transitorie esigono che le prestazioni attuali delle assicurazioni sociali della Confederazione siano mantenute fino all’adozione di strategie cantonali, rispettivamente di norme di finanziamento. Il Consiglio federale non è a conoscenza di azioni giudiziarie da parte di istituzioni contro Cantoni che non avrebbero osservato le disposizioni transitorie della Costituzione. Come illustrato da un’inchiesta condotta dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC; cfr. allegato E), in considerazione del termine transitorio di tre anni menzionato qui sopra, un nuovo ordinamento cantonale definitivo potrà entrare in vigore al più presto a contare dal 1° gennaio 2011. In tutti i Cantoni i lavori relativi alle necessarie strategie cantonali sono in atto e, per quanto riguarda il settore delle istituzioni per i disabili, si assiste a un’intensa collaborazione intercantonale.
In ambito di accordi programmatici le prime esperienze con il nuovo strumento possono essere considerate soddisfacenti. Si intendono tuttavia eliminare anche le difficoltà riscontrate nella fase iniziale. In questo senso l’Ufficio del Controllo federale delle finanze ha constatato nel quadro di un esame trasversale che l’attuazione degli accordi programmatici, rispettivamente l’introduzione di importi forfetari al posto di singoli sussidi, è fondamentalmente in atto, sebbene il loro grado di realizzazione differisca a seconda degli uffici e dei compiti. Per facilitare e promuovere lo scambio di esperienze l’AFF istituirà una piattaforma di informazione alla quale potranno partecipare tutti gli uffici specializzati interessati.
Ripercussioni preliminari della NPC
In base a un’inchiesta condotta presso i Cantoni sul tema della revisione delle leggi tributarie cantonali si può dedurre che anche dopo l’introduzione della NPC i Cantoni a forte capacità finanziaria sono in grado di partecipare alla concorrenza fiscale in misura identica ai Cantoni a debole capacità finanziaria. Questo risultato è anche corroborato da un’inchiesta sull’evoluzione dell’onere fiscale nel raffronto internazionale. Sulla base dei dati disponibili non è tuttavia possibile diagnosticare un’inversione di tendenza che, in seguito alla NPC, avrebbe portato a minori differenze nell’imposizione fiscale. A tal fine il periodo di osservazione è troppo corto. Anche da questo profilo per il prossimo periodo contributivo non si impone un aumento né una diminuzione della perequazione delle risorse.