Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
Il primo rapporto sull’efficacia presentato in questa sede comprende il periodo 2008–2011. In merito va tenuto conto del fatto che in considerazione della successione dei termini da osservare (esecuzione di una procedura di consultazione di tre mesi, valutazione, elaborazione del messaggio del Consiglio federale nonché dibattiti parlamentari) la sua elaborazione ha dovuto essere effettuata già all’inizio del 2010. Il periodo di osservazione è quindi relativamente breve, ragione per la quale è stato possibile attuare un’analisi completa solo in modo limitato, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria. I principali contenuti e analisi oggetto del rapporto, come pure le raccomandazioni in vista del prossimo periodo quadriennale 2012–2015 possono essere riassunti come segue:
Esecuzione della legge federale sulla perequazione finanziaria
Con l’introduzione della NPC le basi di calcolo per i versamenti di compensazione sono ormai completamente superate. Per la perequazione verticale e orizzontale delle risorse ci si fonda sul potenziale di risorse, ossia sulle risorse fiscalmente utilizzabili. Per accertare nel modo più esatto possibile il potenziale di risorse dei singoli Cantoni è necessario il rilevamento di numerosi dati cantonali. L’entità dei flussi dei pagamenti nell’ambito della perequazione delle risorse richiede una grande precisione, considerando la quantità di dati e l’elevata complessità da affrontare. In questo senso il rilevamento dei corrispondenti dati di base e la garanzia e il controllo della qualità che l’ accompagnano svolgono un ruolo centrale nell’esecuzione della LPFC.
Si constata che dall’introduzione della NPC la qualità e la sicurezza dei dati sono continuamente migliorate. Non sono però ancora stati eliminati tutti i punti deboli. I processi devono essere riprodotti in maniera adeguata e i responsabili degli uffici cantonali delle contribuzioni devono essere coinvolti sistematicamente nell’approntamento dei dati. Occorre inoltre definire chiaramente i ruoli e le responsabilità, mentre tutti gli attori devono rispettare in modo preciso le scadenze previste.
Ulteriori misure di miglioramento già avviate consistono nell’emanazione di due direttivedatate 19 dicembre 20082 da parte del DFF, nella pianificazione del processo annuale di approntamento dei dati, nel programma informatico per il calcolo dei versamenti di compensazione e in un’intensificazione delle plausibilizzazioni. Alla luce delle esperienze raccolte, queste misure e ulteriori provvedimenti dovranno contribuire a ridurre a un minimo il potenziale di errore nell’intera catena di rilevamento e di calcolo, segnatamente riguardo alla perequazione delle risorse.
L’attuale situazione relativa al trattamento di errori rilevati a posteriori in ambito di perequazione delle risorse e compensazione degli oneri è insoddisfacente. Per il nuovo periodo quadriennale sottoponiamo una proposta concreta volta alla creazione di una base legale nella LPFC per casi analoghi. Secondo tale proposta i versamenti di compensazione errati sono da rettificare a posteriori soltanto se l’errore comporta notevoli ripercussioni finanziarie per un Cantone ed è scoperto o fatto valere entro due anni dal pagamento dei pertinenti contributi.
Volatilità dei contributi della perequazione delle
Dai calcoli emerge che nel corso dei primi tre anni di riferimento della nuova perequazione finanziaria la perequazione delle risorse non ha presentato alcuna forte fluttuazione
2 Weisung über die Erhebung und Lieferung der erforderlichen Daten durch die Kantone e Weisung über die durch die ESTV, das BFS und die EFV vorzunehmende Verarbeitung der Daten zur Berechnung der Ressourcen- und Lastenausgleichsindices (documenti disponibili solo in francese e tedesco). Cfr. n. 3.1, nota 21.