Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

inaspettata. È vero che, con un aumento annuale dell’indice delle risorse di quasi 11 punti, il Cantone di Zugo ha registrato un forte incremento, superiore alla media. I versamenti di compensazione che ne risultano per abitante e in percentuale rispetto alle entrate fiscali presentano pure forti variazioni superiori alla media. Nel complesso tuttavia le variazioni dei versamenti di compensazione sono leggermente inferiori alle aspettative proposte sulla base di simulazioni nel terzo messaggio sulla NPC. Inoltre in ogni Cantone le variazioni dei versamenti di compensazione rispetto alle entrate fiscali cantonali sono inferiori alla media delle quote annue di variazione delle entrate fiscali. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le fluttuazioni nell’ambito dei versamenti di compensazione siano da considerare sopportabili per i Cantoni.

Raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria

La presente analisi di efficacia mostra che nel periodo in rassegna la perequazione finanziaria ha ampiamente raggiunto gli obiettivi perseguiti. Vi hanno concorso gli elementi qui appresso:

• rafforzamento dell’autonomia finanziaria dei Cantoni: con il passaggio alla NPC i

trasferimenti vincolati tra Confederazione e Cantoni hanno potuto essere fortemente ridotti. Nel 2008 tali trasferimenti vincolati tra Confederazione e Cantoni sono stati inferiori di 4,8 miliardi di franchi, ossia del 35 per cento rispetto al valore dell’anno precedente. I trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni hanno invece registrato un aumento di 1,4 miliardi di franchi, pari al 28 per cento. Questa evoluzione ha chiaramente rafforzato l’autonomia finanziaria cantonale. In questo senso il calo del volume dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni significa che in conseguenza della NPC i Cantoni assumono un maggior numero di compiti sotto la loro responsabilità finanziaria. Grazie alla maggior quota di trasferimenti a destinazione libera rispetto al volume residuo dei trasferimenti, i Cantoni dispongono fondamentalmente di maggiori risorse non vincolate rispetto a quelle di cui disponevano prima dell’entrata in vigore della NPC;

• riduzione delle disparità per quanto riguarda la capacità finanziaria: in considerazione

dei dati disponibili il raggiungimento di questo obiettivo può essere valutato soltanto limitatamente. I dati finora a disposizione sul potenziale di risorse si riferiscono infatti agli anni di calcolo 2003–2006 e riproducono pertanto l’evoluzione precedente la NPC. Per il momento non è quindi possibile esprimersi in merito all’influsso della nuova perequazione finanziaria sull’evoluzione delle disparità a livello di potenziale di risorse. Le analisi hanno invero evidenziato che la differenza tra il valore massimo e il valore minimo dell’indice prima dei versamenti di compensazione è aumentata negli anni 2008–2010. A causa dell’utilizzo di dati risalenti a periodi precedenti menzionato qui sopra, tale aumento non è tuttavia una conseguenza della NPC. Si può comunque constatare che grazie ai pagamenti in ambito di perequazione delle risorse l’incremento delle disparità è stato minore;

• mantenimento della concorrenzialità fiscale dei Cantoni in ambito nazionale e

internazionale: la concorrenzialità fiscale della Svizzera e dei Cantoni permane elevata nell’ambito dell’imposizione delle imprese come pure dell’imposta sul reddito. Inoltre i Cantoni dotati di forti risorse hanno potuto ridurre ulteriormente il loro onere fiscale o perlomeno mantenerlo immutato nonostante l’aggravio finanziario consecutivo alla nuova perequazione finanziaria. L’obiettivo di mantenere aliquote fiscali concorrenziali a livello nazionale e internazionale è stato quindi interamente raggiunto;

• garanzia di una dotazione minima di risorse finanziarie: va osservato che tale valore

rappresenta esplicitamente un obiettivo e non una dotazione minima garantita. Negli anni 2008 e 2009 tutti i Cantoni hanno raggiunto la dotazione minima di risorse proprie pro capite dell’85 per cento della media svizzera perseguita dall’articolo 6 LPFC. Nel