Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
lievemente passando dal 13 al 12 per cento. Non è quindi opportuno un aumento reale della compensazione degli oneri.
Mantenimento dell’attuale ripartizione (50 % perequazione dell’aggravio geotopografico; 50 % perequazione dell’aggravio sociodemografico)
Per il prossimo quadriennio il Consiglio federale prevede di mantenere l’attuale ripartizione dei mezzi destinati alla perequazione dell’aggravio sociodemografico e alla perequazione dell’aggravio geotopografico.
Questa variante tiene conto delle considerazioni espresse dal Consiglio federale nel terzo messaggio sulla NPC, ovvero che la portata assoluta degli oneri speciali costituisce solo uno dei possibili criteri di valutazione55 e che occorre considerare la capacità di sopportare questi aggravi da parte dei Cantoni interessati. In questo modo si rispetta l’argomento spesso citato dai Cantoni di montagna, secondo cui la compensazione degli oneri è stata introdotta originariamente per sostituire l’indice «regione di montagna» della precedente perequazione finanziaria, mentre la compensazione degli oneri speciali dovuti a fattori sociodemografici è stata accolta nel progetto solo in un secondo tempo quale nuovo elemento compensatorio della nuova perequazione finanziaria. È pertanto giustificato indennizzare in misura maggiore gli oneri speciali dovuti a fattori geotopografici.
Gli indicatori della perequazione dell’aggravio geotopografico rappresentano caratteristiche strutturali dei Cantoni legate direttamente alla loro situazione geografica. Ne consegue che i relativi oneri speciali hanno carattere permanente su cui i Cantoni non possono o difficilmente possono influire. Gli indicatori della perequazione dell’aggravio sociodemografico sono invece maggiormente condizionati da fattori economici e demografici in continua evoluzione.
L’opinione al riguardo dei rappresentanti dei Cantoni città diverge. Infatti, essi si esprimono a favore della variante «73 % perequazione dell’aggravio sociodemografico, 27 % perequazione dell’aggravio geotopografico» secondo il numero 5.5. A loro parere la ripartizione dell’importo complessivo per la compensazione degli oneri andrebbe adeguata agli oneri speciali calcolati.
8.2 Mantenimento della compensazione dei casi di rigore
Premesse
Come ha constatato il Consiglio federale nel suo terzo messaggio sulla NPC, il bilancio globale 2004/2005 è stato aggiornato nell’estate del 2007 e l’importo dei contributi annuali della compensazione dei casi di rigore, destinato ai Cantoni che ne hanno diritto, è stato determinato a titolo definitivo. In altre parole sono stati calcolati in modo irrevocabile anche gli aggravi e gli sgravi netti dei Cantoni finanziariamente deboli. Sono stati quindi stabiliti a titolo definitivo – con riserva dell’abolizione parziale o totale della compensazione dei casi di rigore – i versamenti annuali a favore dei Cantoni per la compensazione dei casi di rigore56. Questo significa che i calcoli di allora per la compensazione dei casi di rigore e dei loro fattori determinanti non possono più costituire oggetto di discussione.
Secondo l’articolo 19 capoverso 3 LPFC l’importo iniziale della compensazione dei casi di rigore rimane invariato per otto anni per poi diminuire annualmente del cinque per cento. Secondo l’articolo 19 capoverso 4 LPFC l’Assemblea federale decide mediante decreto
55 FF 2007 639 seg. 56 FF 2007 658, 666-669