Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

riduzione delle disparità in un determinato anno ha avuto un'evoluzione positiva. I versamenti di compensazione hanno accresciuto ogni anno l'indice medio del gettito fiscale standardizzato dei Cantoni finanziariamente deboli. In altre parole, questi ultimi hanno potuto trarre vantaggio dai versamenti di compensazione. Per contro, la flessione dell'indice medio dei Cantoni forti è rimasta costante. Dunque essi non hanno dovuto proporzionalmente versare di più nel fondo di perequazione per finanziare il crescente beneficio goduto dagli altri Cantoni. L'obiettivo di ridurre le disparità è stato dunque raggiunto.

− Mantenimento della concorrenzialità fiscale in ambito nazionale e internazionale: il grado

di concorrenzialità fiscale della Svizzera e dei Cantoni rimane alto sia per l'imposizione delle imprese, sia per le imposte sul reddito. Inoltre, nonostante l'onere finanziario della nuova perequazione finanziaria, i Cantoni finanziariamente forti hanno potuto ulteriormente ridurre o almeno mantenere costante il loro carico fiscale. Pertanto l'obiettivo di mantenere aliquote fiscali concorrenziali in ambito nazionale e internazionale è stato pienamente raggiunto.

− Garanzia di una dotazione minima di risorse finanziarie: nel 2008 e nel 2009 la dotazione

minima di risorse pro capite, che la LPFC stabilisce all'85 per cento della media svizzera, è stata raggiunta in tutti i Cantoni. Nel 2010, dopo la perequazione finanziaria, i tre Cantoni di Uri, Giura e Vaud sono rimasti lievemente sotto la soglia dell'85 per cento. Secondo l’articolo 19 capoverso 8 LPFC si deve però considerare anche la compensazione dei casi di rigore. In tal caso l’indice del Cantone del Giura supera gli 85 punti, mentre gli indici dei Cantoni di Uri e Vaud raggiungono rispettivamente 84,4 e 84,8 punti. Al riguardo occorre tenere presente che si tratta unicamente di un valore auspicato e non di una dotazione minima garantita. I contributi della perequazione delle risorse sono perciò risultati quasi sufficienti anche in riferimento a questo obiettivo.

− La presente analisi dell'efficacia dimostra che nel complesso la perequazione delle risorse

ha conseguito gli obiettivi perseguiti. Per il prossimo quadriennio 2012─2015, il Consiglio federale raccomanda dunque di lasciare sostanzialmente invariati i contributi di base della perequazione orizzontale e verticale delle risorse. Tuttavia, affinché l'effetto perequativo non si riduca rispetto all'evoluzione del potenziale di risorse dei Cantoni e quindi all'evoluzione economica della Svizzera, nel 2012 i contributi sono fissati sulla base di quelli del 2011 secondo le regole di adeguamento prescritte nell'articolo 5 capoverso 2 LPFC (cfr. allegato A).

I rappresentanti dei Cantoni finanziariamente forti in seno al gruppo di studio valutano la situazione in modo diverso. Essi chiedono di ridurre la quota cantonale dal 70 per cento all’aliquota minima (67 %) a seguito delle considerevoli perdite fiscali dovute alla crisi finanziaria ed economica. I Cantoni finanziariamente forti hanno preventivato per l’anno 2010 un debito totale di 1,1 miliardi di franchi, poiché le loro entrate fiscali sono crollate di 0,85 miliardi di franchi a causa della crisi finanziaria ed economica. Contemporaneamente il loro aggravio per effetto della NPC continua ad aumentare. La diminuzione richiesta della quota cantonale di alcuni punti percentuali non ha ripercussioni tangibili sulla NPC, ma ne ha per i Cantoni finanziariamente forti. Finché l’evoluzione della congiuntura resta incerta, la quota cantonale dovrebbe essere ridotta all’aliquota minima.

8.1.2 Compensazione degli oneri

Conformemente all'articolo 9 LPFC, dal 2012 il contributo di base destinato alla compensazione degli oneri dovrebbe corrispondere all'importo di base del 2008, adeguato al rincaro. La dotazione complessiva della compensazione degli oneri corrisponde sempre alla dotazione dell'anno precedente, adeguata al rincaro annuo nel mese di maggio (cfr. allegato A). Come mostrano le analisi di Ecoplan, tra il 2001 e il 2006 la parte di oneri speciali complessivamente indennizzata dai versamenti della compensazione degli oneri varia