Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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13 Aspetti giuridici

13.1 Costituzionalità

La nuova legge sull’imposizione delle bevande spiritose si basa sugli articoli 105, 131 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 e sull’articolo 112 capoverso 5 della Costituzione federale99.

L’articolo 105 della Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati. Nel contempo questo articolo impone al legislatore di tenere conto degli effetti nocivi del consumo di alcol, segnatamente al momento di stabilire l’aliquota d’imposta.

L’articolo 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale autorizza la Confederazione a riscuotere un’imposta speciale di consumo sulle bevande distillate. Le bevande distillate importate e quelle fabbricate in Svizzera sono assoggettate in misura analoga. L’imposta è prelevata anche a scopo fiscale oltre che di politica sanitaria. Secondo il capoverso 3 i Cantoni ricevono il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza. Il rimanente 90 per cento è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI, in virtù dell’articolo 112 capoverso 5 della Costituzione federale.

13.2 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto contempla diverse disposizioni sulla delega di competenze legislative. Si tratta soprattutto di settori che devono essere adeguati rapidamente a seguito del nuovo contesto economico. Le competenze legislative devono poter essere delegate sia al Consiglio federale sia al DFF. Le competenze legislative delegate, indicate di seguito non comportano l’emanazione di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione federale.

13.2.1 Delega al Consiglio federale

La legge sull’imposizione delle bevande spiritose delega al Consiglio federale la competenza legislativa nei seguenti settori:

- esonero dall’obbligo di registrazione (art. 4 cpv. 4);

- disciplinamento delle prescrizioni di controllo (art. 6 cpv. 3);

- adeguamento delle aliquote d’imposta al rincaro (art. 16 cpv. 1);

- denaturazione (art. 18 cpv. 2);

- deposito fiscale (art. 19 cpv. 4);

- procedura di tassazione (art. 21 cpv. 6):

- principi relativi all’incanto pubblico e condizioni per la realizzazione del

pegno fiscale a trattative private (art. 31 cpv. 2 e 3);

- riscossione e ammontare degli emolumenti (art. 36 cpv. 2 e 3);

99 RS 101