Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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dell’imposta sulle bevande spiritose. L’esecuzione della legge sull'imposizione delle bevande spiritose e della legge sull’alcol sarà nettamente meno onerosa dell’esecuzione della legge sull’alcol vigente, con effetti positivi sul prodotto netto e quindi sulle rispettive quote della Confederazione e dei Cantoni sul prodotto netto. [Le cifre saranno presentate nel quadro del messaggio.]

La legge sull’imposizione delle bevande spiritose contiene un’unica disposizione che prevede dei sussidi, ossia l’articolo 35, sulla cui base la Confederazione deve poter promuovere la formazione e il perfezionamento connessi a questa legge. I sussidi che possono essere erogati in base a questa disposizione sono limitati a un milione di franchi. L’articolo 43a della legge sull’alcol vigente, secondo cui la Confederazione sostiene con sussidi le organizzazioni e istituzioni nazionali e intercantonali, è trasposto nei suoi principi di base nella nuova legge sull’alcol (vedi art. 12 legge sul mercato dell'alcool). Le spese future dovrebbero aggirarsi attorno a quelle odierne.

Nel quadro della verifica dei compiti della Confederazione, la RFA è tenuta a ridurre l’effettivo di un terzo e le spese di un quarto, ossia di 5,5 milioni di franchi. L’obiettivo potrà essere perseguito solo a partire dal 2013, vale a dire a conclusione della revisione totale della legge sull’alcol.

10.1.2 Entrate e uscite uniche

Con l’abolizione del monopolio d’importazione dell’etanolo e il ritiro dal mercato dell’alcol, la Confederazione si separerà da Alcosuisse. Quest’ultimo è dislocato in due sedi (Delsberg, JU e Schachen, LU) con vasti depositi, amministrate da Berna. Attualmente non è ancora stato chiarito se e a quale prezzo Alcosuisse possa essere venduto. Analogamente non è ancora possibile fornire indicazioni sull’ammontare delle entrate derivanti da un’eventuale vendita di Alcosuisse né sull’entità delle uscite da sostenere per lo smantellamento delle parti invendibili. Parimenti non è possibile fare previsioni sui costi di un eventuale piano sociale.

Con la reintegrazione della RFA nell’Amministrazione federale centrale, gli attivi e i passivi vengono trasferiti alla Cassa della Confederazione95.

10.2 Ripercussioni per l’informatica

L’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo come pure i controlli saranno attuati con l’ausilio di un’efficiente applicazione informatica. Sviluppata nell’ambito dell’e-government e sul modello della legge sulle dogane, essa consentirà segnatamente l’iscrizione nel registro dell’alcol, la notifica per l’imposizione e una gestione del controllo orientata al rischio.

95 L’adeguamento del capitale è stato effettuato in base all’ordinanza del 26 febbraio 1986 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore dei Cantoni (RS 689.3). Nel rapporto annuale della RFA del 1985-1986 si afferma che «con la ripartizione del capitale i Cantoni sono indennizzati in via definitiva per la parte spettante loro di capitale della Regìa federale degli alcool». Il rapporto è stato approvato dall’Assemblea federale con decreto dell’11 dicembre 1986 (FF 1987 I 58).