Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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12 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

OMC

L’avamprogetto è conforme all’articolo III (trattamento nazionale rispetto alle imposizioni) dell’Accordo generale del 30 ottobre 194796 su le tariffe doganali e il commercio (GATT), che vieta un trattamento discriminatorio dei prodotti nazionali e importati.

UE

L’avamprogetto è conforme agli accordi vigenti tra la Svizzera e l'UE.

L’imposta sull’alcol è parte delle imposte di consumo armonizzate a livello UE. Il diritto UE contiene disposizioni sulla regolamentazione generale dell’imposta di consumo, sulla definizione di merci imponibili e sulle aliquote d’imposizione minime nei Paesi UE. La legge sull’imposizione delle bevande spiritose è compatibile con le seguenti direttive UE:

- direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GUCE L 9 del 14.01.2009, pag. 12);

- direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GUCE L 316 del 31.10.1992, pag. 21);

- direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GUCE L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

L’avamprogetto soddisfa i requisiti posti dall’Accordo del 22 luglio 197297 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, che all’articolo 13 vieta l’introduzione negli scambi tra la Comunità e la Svizzera di qualsiasi nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente e che all’articolo 18 vieta ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell’altra parte contraente.

AELS

L’avamprogetto è conforme agli obblighi sanciti dalla Convenzione del 4 gennaio 196098 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e in particolare, all’articolo 4 della stessa, che vieta la disparità d'imposizione dei prodotti nazionali e dei prodotti degli altri Stati membri.

L’avamprogetto è conforme agli altri accordi di libero scambio bilaterali e multilaterali vigenti.

96 RS 0.632.21

97 RS 0.632.401

98 RS 0.632.31