Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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10 Ripercussioni

10.1 Per le finanze e il personale della Confederazione

10.1.1 Entrate e uscite ricorrenti

L’esecuzione della legge sull’alcool vigente genera entrate per circa 300 milioni di franchi, a fronte di uscite pari a circa 30 milioni di franchi. Il prodotto netto ammonta a circa 270 milioni di franchi. Ai Cantoni va il 10 per cento nell’ambito della decima sull’alcol garantita dal diritto costituzionale; la Confederazione riceve il 90 cento, che impiega per finanziare, come previsto dalla legge, il proprio sussidio all’AVS e all’AI93.

L’aliquota unitaria d’imposta di 29 franchi per litro di alcol puro introdotta il 1° luglio 1999 rimane invariata, anche se in futuro il Consiglio federale potrà adeguarla al rincaro (cfr. art. 16 dell’avamprogetto). Negli ultimi anni il consumo di alcol della popolazione non ha registrato variazioni significative e si prevede che rimarrà costante anche in futuro. La modifica di legge non avrà pertanto ripercussioni immediate sulle entrate fiscali. Anche l’utilizzo del prodotto netto rimarrà invariato.

Con la rinuncia al monopolio d'importazione dell’etanolo e quindi ai compiti legati al deposito e alla distribuzione vengono meno anche le entrate e le uscite attualmente registrate nel conto del centro di profitto Alcosuisse94. Secondo l’articolo 38 capoverso 1 dell’attuale legge sull’alcol, la RFA nella veste di Alcosuisse può fornire l’etanolo esclusivamente a prezzi di costo, quindi non ci si può attendere in linea di principio che essa consegua utili.

I rimanenti compiti subiranno notevoli cambiamenti, con le relative ripercussioni sugli oneri amministrativi della Confederazione. In particolare, le nuove misure di liberalizzazione (vedi sopra n. 7.1) e la semplificazione del sistema d’imposizione e di controllo (vedi sopra n. 7.2) incideranno positivamente sulle spese. L’importo del risparmio così ottenuto, segnatamente nell’ambito del personale, non è ancora definitivo ed è attualmente oggetto di un esame approfondito. Allo stato attuale è possibile prevedere soltanto che, a seguito dello scorporo e della privatizzazione di Alcosuisse, la RFA perderà 30 posti. A causa di ridimensionamenti, anche il controllo decentralizzato sarà ridotto di 20 posti a tempo pieno.

La regolamentazione del mercato, che sarà estesa a tutte le bevande alcoliche, farà registrare un lieve aumento delle spese. La regolamentazione del mercato e l’imposizione delle bevande spiritose non saranno più disciplinate dalla medesima legge. In virtù del nesso storico e giuridico tra l’imposizione sulle bevande spiritose e la regolamentazione del mercato, l’esecuzione di quest’ultima da parte della Confederazione continuerà però ad essere finanziata mediante il provento lordo

93 Cfr. art. 112 cpv. 5 e art. 131 cpv. 3 Cost. (RS 101); art. 104 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) e art. 78 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20).

94 I risultati di Alcosuisse del 2008 sono contenuti nel rapporto annuale della Regìa federale degli alcol RFA 2008, pag. 26.