Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (GE) chiede che nella gestione dei neozoi si faccia una distinzione tra le specie già insediatesi in Svizzera (p. es. cervo Sika, muflone, anatra mandarina) e quelle non ancora insediatesi in Svizzera (p. es. gobbo della Giamaica). Per i neozoi insediatisi occorre definire delle zone all’interno delle quali la specie insediatasi può essere tollerata, mentre nelle altre zone va combattuta per evitare che si diffonda.
Protezione degli animali: varie associazioni di protezione degli animali (PSA, STVT associazioni regionali) con il sostegno di associazioni di protezione degli uccelli (ASPU) si chiedono, come GE, se nella gestione delle specie non indigene non si debba fare una distinzione tra i neozoi insediatisi da tempo e i nuovi arrivati, che possono ancora essere bloccati. Per i neozoi insediatisi da tempo, per motivi di protezione degli animali
s’impone un periodo di protezione, in particolare se fino a quel momento la specie non si è rivelata particolarmente problematica (p. es. procione). WWF chiede che prima di interventi di regolazione debba essere fornita la prova scientifica che tale regolazione sia efficace a lungo termine e che la misura sia finanziariamente sostenibile. Per questo motivo propone la seguente modifica dell’articolo 8 capoverso 6: «I Cantoni provvedono affinché … non si diffondano; (nuovo) se è possibile fornire la prova che le misure sono finanziariamente sostenibili ed efficaci a lungo termine, i Cantoni li allontanano, nella misura del possibile».
Agricoltura: diverse associazioni dell’agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV, associazioni regionali) chiedono di lottare rigorosamente contro gli animali di specie non indigene messi in libertà o sfuggiti. I Cantoni devono assolutamente allontanarli. A tal fine è necessaria una formulazione più precisa.
Protezione delle risorse: anche il Verein Wildtierforschung Basel chiede un obbligo di allontanamento più coerente per i Cantoni e suggerisce la seguente formulazione: «… (nuovo) in particolare se possono minacciare la diversità delle specie indigene, i Cantoni li allontanano, nella misura del possibile».
4.9 Art. 9 «Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette»
Art. 9 cpv. 1 OCP
Art. 9 cpv. 1
1 Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli, cesene e merli.
Dall’elenco delle specie animali protette contro le quali gli agricoltori possono adottare misure di autodifesa sono state eliminate le specie di passero. L’elenco suscita qualche opposizione.
Cantoni e conferenze cantonali: due Cantoni (GE, ZG) e una conferenza cantonale (CDP) ritengono che tutte le specie di uccelli ancora menzionate (stornelli, cesene, merli) debbano essere stralciate dall’elenco, visti i metodi non letali disponibili in alternativa. Un Cantone (BE) chiede che i cormorani possano essere dissuasi mediante abbattimenti di autodifesa da parte di pescatori professionisti titolari di un’autorizzazione di caccia al di fuori del periodo di caccia.
G262-0576