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Consultazione 2009/134: Modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (ordinanza sui dati agricoli) · 20 pagine
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O sui dati agricoli
Art. 13 cpv. 2
2I dati del sistema d’informazione relativo ai contratti sul latte e alla produzione lattiera sono elencati nell’allegato 2 (n. VII), quelli relativi alla valorizzazione del latte nell’allegato 3 (n. I – V).
Art. 14 cpv. 1 lett. c e g nonché cpv. 2
1L’Ufficio federale utilizza i dati dei suoi sistemi d’informazione per adempiere i seguenti compiti:
c. amministrazione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e dei supplement per il foraggiamento senza insilati;
g. allestimento di valutazioni importanti dal profilo della trasparenza del mercato.
2Il Servizio d’amministrazione del settore lattiero utilizza i dati del sistema d’informazione per adempiere i compiti ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 giugno 20085 sul sostegno del prezzo del latte.
Art. 15 titolo e cpv. 1 lett. b, d, h e j
Trasmissione dei dati
1L’Ufficio federale può, conformemente agli allegati 1–3 trasmettere a:
b. l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’effettivo del bestiame, all’estivazione, alle superfici coltivabili e alla manodopera (all. 2 n. I e III-VI) nonché i dati sul latte (all. 3 n. I–V) e i dati relativi all’immagazzinamento della frutta e dei suoi derivati (all. 2 n. XIX) per la pianificazione del fabbisogno alimentare;
d. la Direzione generale delle dogane: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e alle superfici coltivabili (all. 2 n. I–V) per il rimborso dell’imposta sugli oli minerali;
h. il Servizio d’amministrazione del settore lattiero: i dati relativi all’identificazione dell’azienda e all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e alla superficie agricola utile (all. 2, n. I–V) per l’esecuzione dell’ordinanza del 25 giugno 20086 sul sostegno del prezzo del latte;
j. gli uffici cantonali dell’agricoltura: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone e alla valorizzazione del latte (all. 2, n. I, II e VII) per l’esecuzione dei pagamenti diretti, i dati relativi all’effettivo delle colture frutticole (all. 2 n. XVIII) per l’esecuzione dei