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Consultazione 2009/134: Modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (ordinanza sui dati agricoli) · 20 pagine

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Disegno del 13 novembre 2009

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui dati agricoli è modificata come segue:

Art. 1 lett. b e d

La presente ordinanza disciplina l’armonizzazione e il coordinamento della rilevazione e del trattamento di dati agricoli relativi a:

b. supplementi per il latte trasformato in formaggioper e per il foraggiamento senza insilati;

d. contratti sul latte, produzione lattiera, valorizzazione del latte e vendita diretta di latte;

Art. 2 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 4 e 5

1I Cantoni rilevano i dati:

a. designati dall’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) concernenti la superficie aziendale, l’effettivo del bestiame e la manodopera di aziende (dati della struttura aziendale); i dati sono elencati nell’allegato 2 (n. I–VI);

b. che servono per l’esecuzione della legge sull’agricoltura, in particolare quelli per la concessione di contributi (all. 2 n. I–VI e VIII–XVII).

4Abrogato.

5Il Servizio d’amministrazione, giusta l’articolo 12 dell’ordinanza del 25 giugno 20082 sul sostegno del prezzo del latte (Servizio d’amministrazione nel settore lattiero), rileva:

a. i dati relativi a supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati; i dati sono elencati nell’allegato 3 (n. I–V);

1 RS 919.117.71

2 RS 916.350.2