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Consultazione 2009/134: Modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (ordinanza sui dati agricoli) · 20 pagine

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O sui dati agricoli

b. i dati sui contratti sul latte e sulla produzione lattiera; i dati sono elencati nell’allegato 2 (n. VII);

c. i dati sulla valorizzazione del latte e sulla vendita diretta di latte; i dati sono elencati nell’allegato 3 (n. I–V).

Art. 3 Delega

I Cantoni possono delegare le rilevazioni ai Comuni o a organizzazioni idonee nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

Art. 4 cpv. 2 lett. c e d

1I seguenti servizi definiscono i cataloghi dei dati e elaborano i questionari per la rilevazione:

c. Abrogato.

d. il Servizio d’amministrazione del settore lattiero in collaborazione con l’Ufficio federale per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 5;

Art. 5 cpv. 3 e 4

3Abrogato.

4I dati di cui all’articolo 2 capoverso 5 sono registrati giusta sezione 3 dell’ordinanza del 25 giugno 20083 sul sostegno del prezzo del latte.

Art. 9 cpv. 1lett. b

1I dati vanno trasmessi all’Ufficio federale osservando le seguenti scadenze:

b. dati di cui all’articolo 8 concernenti le aziende detentrici di animali e i detentori di animali ai sensi dell’articolo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno4 sulle epizoozie: entro 7 giorni da nuove registrazioni e modifiche dei dati corrispondenti;

Art. 11 cpv. 2

2Il Servizio d'amministrazione del settore lattiero è responsabile dello sviluppo e dell’esercizio dei propri sistemi d’informazione. Coordina le sue attività con i fornitori e i destinatari dei dati.

Art. 12 cpv. 3

3Il Servizio d’amministrazione del settore lattiero rileva i dati online o, dopo averli controllati, li introduce nel suo sistema d’informazione. Esso è responsabile delle modifiche.

3 RS 916.350.2

4 RS 916.401