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Consultazione 2009/134: Modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (ordinanza sui dati agricoli) · 20 pagine
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O sui dati agricoli
b. i dati sui contratti sul latte e sulla produzione lattiera; i dati sono elencati nell’allegato 2 (n. VII);
c. i dati sulla valorizzazione del latte e sulla vendita diretta di latte; i dati sono elencati nell’allegato 3 (n. I–V).
Art. 3 Delega
I Cantoni possono delegare le rilevazioni ai Comuni o a organizzazioni idonee nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
Art. 4 cpv. 2 lett. c e d
1I seguenti servizi definiscono i cataloghi dei dati e elaborano i questionari per la rilevazione:
c. Abrogato.
d. il Servizio d’amministrazione del settore lattiero in collaborazione con l’Ufficio federale per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 5;
Art. 5 cpv. 3 e 4
3Abrogato.
4I dati di cui all’articolo 2 capoverso 5 sono registrati giusta sezione 3 dell’ordinanza del 25 giugno 20083 sul sostegno del prezzo del latte.
Art. 9 cpv. 1lett. b
1I dati vanno trasmessi all’Ufficio federale osservando le seguenti scadenze:
b. dati di cui all’articolo 8 concernenti le aziende detentrici di animali e i detentori di animali ai sensi dell’articolo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno4 sulle epizoozie: entro 7 giorni da nuove registrazioni e modifiche dei dati corrispondenti;
Art. 11 cpv. 2
2Il Servizio d'amministrazione del settore lattiero è responsabile dello sviluppo e dell’esercizio dei propri sistemi d’informazione. Coordina le sue attività con i fornitori e i destinatari dei dati.
Art. 12 cpv. 3
3Il Servizio d’amministrazione del settore lattiero rileva i dati online o, dopo averli controllati, li introduce nel suo sistema d’informazione. Esso è responsabile delle modifiche.