Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/142: 05.412 Iniziativa parlamentare. Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale · 7 pagine

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Oggetto del reato perseguito dal vigente articolo 141bis CP può essere soltanto un credito. Tale credito deve essere venuto in possesso dell’autore del reato «in modo indipendente dalla sua volontà», vale a dire senza che questi abbia operato a tal fine. Per quanto concerne i valori patrimoniali ottenuti in seguito a un versamento erroneo, il criterio dell'indipendenza dalla volontà dell'autore del reato non è però determinante poiché tutti gli accrediti su un conto avvengono senza intervento diretto del titolare del conto, sempre che non si tratti di un versamento che quest'ultimo ha eseguito4. Secondo il Tribunale federale, la formulazione della fattispecie non è soddisfacente poiché, come fa notare a ragione la dottrina5, la punibilità è data soltanto se i beni patrimoniali sono pervenuti all’autore del reato in modo indipendente dalla sua volontà. Infatti, di regola in situazioni di questo genere non è tanto la volontà dell’autore a essere determinante quanto quella della persona che ha eseguito il versamento. Secondo la giurisprudenza, i valori patrimoniali vengono in possesso dell’autore del reato in modo indipendente dalla sua volontà soltanto se una svista causa un versamento erroneo con un conseguente accredito sul conto di una persona a cui l'importo versato non era destinato. Quanto precede vale anche quando una persona, ritenendo erroneamente di essere ancora in debito, esegue per la seconda volta un versamento sul conto a cui il pagamento era effettivamente destinato. Invece, se l'autore del reato ha causato il versamento erroneo, o vi ha contribuito, ingannando la persona che ha eseguito il versamento, non si può considerare che i valori patrimoniali siano venuti in possesso dell’autore del reato in modo indipendente dalla sua volontà. I seguenti criteri sono decisivi: l’autore deve essere rimasto sorpreso dall’erroneo bonifico, non deve essere intervenuto in alcun modo per indurlo né deve avervi alcun diritto6. Occorre rilevare che, diversamente dall’appropriazione semplice di una cosa mobile prevista nell’articolo 137 CP, l’articolo 141bis CP non costituisce una fattispecie di base. Questa disposizione è pertanto troppo specifica per essere applicata come norma residuale nei casi in cui la truffa deve essere esclusa perché non vi è stato inganno con astuzia oppure nei casi in cui una persona impiega valori patrimoniali che non le sono stati affidati7.

2.2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene insoddisfacente la situazione giuridica attuale. La formulazione troppo restrittiva dell’attuale articolo 141bis CP porta a una situazione assurda poiché lascia impunito chi ha contribuito attivamente, seppur in misura minima, a un versamento erroneo e riceve di conseguenza un trattamento migliore di chi non ha contribuito al compimento del versamento, pur avendo impiegato indebitamente i valori patrimoniali versatigli per errore. Anche se riconosce questa problematica, il Tribunale federale non ritiene possibile dare alla norma un‘interpretazione contraria

4 cfr. in proposito Marcel Alexander Niggli, in: Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar zum Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007 (in seguito BSK), n. 12 ad Art. 141bis CP con ulteriori riferimenti

5 cfr. riferimenti in DTF 131 IV 11 consid. 3.1.2

6 DTF 131 IV 11 consid. 3.1.2, 126 IV 209, 126 IV 161 consid. 3c, 123 IV 125 consid. 2b

7 DTF 131 IV 11 consid. 3.1.2 con riferimenti