Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/142: 05.412 Iniziativa parlamentare. Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale · 7 pagine

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sabile sia contribuendo in qualche modo a tale inganno. Deve essere ritenuto a favore dell'autore del reato, come prescrive l’articolo 13 CP (errore sui fatti), il fatto di considerare, per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto, di avere diritto all’importo versato12.

La Commissione propone di inserire nel testo l’espressione «nel momento in cui li riceve» per precisare che la disposizione non si applica se un contratto concluso tra la persona che ha impiegato i valori patrimoniali e la persona che li ha versati è risolto o annullato dopo il trapasso del possesso (cfr. art. 62 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni [CO]13)14. Si considera che l’autore del reato sia venuto in possesso dei valori patrimoniali a partire dal momento in cui acquisisce il potere di disporne e la persona da cui i valori patrimoniali provengono cessa in ogni caso di poterne disporre15.

La presente modifica non vuole istituire una sanzione generale per i casi di impiego illecito di valori patrimoniali. In particolare, la Commissione non vuole inserire nel Codice penale una fattispecie di base in materia di crediti che funga da norma residuale nei casi in cui non sono adempiute le condizioni della truffa e dell’appropriazione indebita.

3.2 Codice penale militare

Art. 133a cpv. 1 Impiego illecito di valori patrimoniali

Poiché l’articolo 133a del Codice penale militare (CPM)16 ha contenuto analogo all’articolo 141bis CP, la Commissione propone di apportare alla prima norma la medesima modifica suggerita nella presente iniziativa per la seconda disposizione.

4 Ripercussioni

Le disposizioni di legge proposte nella presente iniziativa non hanno ripercussioni dirette per la Confederazione né dal profilo finanziario né da quello del personale.

Non si può escludere che il numero di procedimenti penali aumenterà in seguito all’adozione delle disposizioni proposte in questa sede, con il conseguente aumento della mole di lavoro delle autorità cantonali di perseguimento penale. È attualmente impossibile stimare i costi penali che possono derivarne.

12 Marcel Alexander Niggli, BSK, n. 16 ad art. 141bis CP; DTF 126 IV 161 segg.

13 RS 220

14 Stefan Trechsel / Dean Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 141bis CP

15 Günter Stratenwerth / Guido Jenny, op. cit., § 14 n. 14.

16 RS 321.0