Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/142: 05.412 Iniziativa parlamentare. Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale · 7 pagine
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al suo chiaro tenore8. Per questo motivo, la Commissione propone di modificare l’articolo 141bis CP .
Una minoranza (Sommaruga Carlo, Daguet, Leutenegger Oberholzer) propone di abrogare l'articolo141bis CP. Essa rende attenta la Commissione al fatto che la fattispecie di questo reato si applica soprattutto a persone povere. Infatti, fintanto che il beneficiario di un versamento erroneo dispone di fondi sufficienti per soddisfare le pretese di restituzione è impossibile stabilire se abbia speso quanto ha ricevuto per errore o se abbia invece speso il proprio denaro. Inoltre, l'esecuzione di pretese di diritto privato non dovrebbe essere assortita di una comminatoria penale. Anche una parte della dottrina propone di abrogare l'articolo 141bis CP per questo motivo9. La minoranza reputa che nell'attuale normativa lo Stato avvia un procedimento penale per raccogliere prove e bloccare conti in una causa di diritto privato, la qual cosa sarebbe possibile anche nel quadro di un'azione civile con la necessità però di sopportarne i costi. Essa non ritiene opportuno far sopportare alla collettività i costi e le spese per il recupero di un versamento erroneo. Fa inoltre rilevare che negli ordinamenti giuridici degli Stati vicini non sono previste norme penali con contenuti analoghi all'articolo 141bis CP. Propone anche l'abrogazione dell'analoga disposizione prevista nel diritto penale militare (vedi n. 3.2). La maggioranza della Commissione ha però rifiutato di abrogare la disposizione con 18 voti contro 3 e due astensioni, poiché vuole che in questo caso le pretese dell'interessato abbiano anche una tutela penale. Adottando l'articolo 141bisCP il legislatore aveva voluto assimilare l’impiego illecito di valori patrimoniali alla sottrazione di una cosa mobile e la Commissione non vuole tornare su questa decisione.
3 Commento alle singole disposizioni
3.1 Codice penale
Art. 141bisImpiego illecito di valori patrimoniali
Il criterio basato sulla volontà dell’autore del reato è ritenuto insoddisfacente sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza poiché di regola è determinante la volontà della persona che ha ordinato il versamento10. Occorre pertanto sopprimere questo elemento della fattispecie e fondarsi sull'assenza di qualsivoglia diritto dell'autore del reato sui valori patrimoniali nel momento in cui vengono in suo possesso. Questo nuovo criterio permette di chiarire che l'illiceità dell'impiego dei valori patrimoniali è data dal fatto che, dal profilo economico, non fanno parte del patrimonio di chi ne è venuto in possesso e che l’articolo 141bis CP non si applica in tutti i casi di impiego illecito di valori patrimoniali. È irrilevante che il versamento erroneo sia stato eseguito a causa di un errore sulla persona del destinatario o di un errore sul titolo giuridico del versamento.11 La disposizione riformulata si applica anche nei casi in cui l’autore causa direttamente o indirettamente il versamento, sia ingannando il respon-
8 DTF 131 IV 11 consid. 3.2
9 Cfr. Marcel Alexander Niggli, BSK, n. 1 segg. e 11 ad art. 141bis CP; Günter Stratenwerth / Guido Jenny, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6. Ed., Berna 2003, § 14 n. 12; Karl-Ludwig Kunz, ZBJV 1996, pag. 194
10 DTF 131 IV 11 consid. 3.1.2 con riferimenti
11 Marcel Alexander Niggli, BSK, n. 16 ad art. 141bis CP