Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/19: Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti · 7 pagine
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Legge federale sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti
(Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Malta, Slovenia, Cipro), sebbene il diritto comunitario non preveda la possibilità di effettuare acquisti esentasse all’arrivo.
Non bisogna dimenticare che la possibilità, offerta ai passeggeri in arrivo, di acquistare merci in esenzione da dazio e da imposta privilegia ancor più il traffico aereo rispetto al traffico turistico su strada, ferrovia o per via d’acqua. Coloro che si recano in vacanza all’estero in aereo hanno più vantaggi rispetto a coloro che viaggiano in treno o in pullman. Dato che si tratta unicamente di cifre d’affari imponibili in Svizzera, bisogna chiedersi perché i passeggeri che giungono in un aeroporto dal territorio doganale estero debbano essere favoriti rispetto ai passeggeri che giungono allo stesso aeroporto in provenienza da un aeroporto svizzero. Inoltre, anche i negozi in zona franca di tasse degli aeroporti beneficiano di privilegi, per quanto riguarda alcune cifre d’affari imponibili in Svizzera, rispetto ad altri offerenti delle stesse merci. Si pone il problema di sapere se questi privilegi sono giustificabili nell’ambito dell’uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale della Confederazione svizzera, Cost.; RS 101) e se si fondano su interessi pubblici, che sono i presupposti della limitazione (vedi art. 36 Cost.) della libertà economica (art. 27 Cost.; in primo piano vi è il principio della neutralità concorrenziale). La questione deve essere chiarita nell’ambito della consultazione.
2. Commento ai singoli articoli
2.1 Legge sulle dogane (LD; RS 631.0)
Art. 16 Merci del traffico turistico
L’articolo 16 disciplina l’assoggettamento al dazio delle merci nel traffico turistico. Si tratta di merci, non destinate al commercio, che il viaggiatore porta con sé attraversando il confine doganale e per le quali il Consiglio federale ha decretato la franchigia doganale totale o parziale oppure stabilito aliquote forfetarie. Il complemento al capoverso 2 richiama in particolare l’attenzione sul fatto che anche le merci acquistate nei negozi svizzeri in zona franca di tasse da passeggeri in arrivo dal territorio doganale estero sono considerate merci nel traffico turistico, benché non abbiano mai lasciato il territorio doganale svizzero, non siano state immesse in libera pratica (non sdoganate né tassate) e quindi non abbiano mai varcato il confine doganale.
Alle merci acquistate in negozi svizzeri in zona franca di tasse si applicano le stesse quantità ammesse in franchigia e gli stessi limiti di franchigia secondo il valore come per le merci che il viaggiatore porta con sé attraversando il confine. Le quantità eccedenti vanno immesse in libera pratica.
Art. 17 Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo
Il complemento all’articolo 17 permette di disciplinare l’acquisto in franchigia di dazio.
Il capoverso 1bisdecreta che si possono vendere merci in franchigia di dazio non solo ai viaggiatori in partenza per il territorio doganale estero ma anche a quelli in provenienza dal territorio doganale estero. Il Consiglio federale precisa la natura di queste merci all’articolo 69 OD, il cui capoverso 1 verrà pure adeguato nell’ambito della presente modifica di legge.
Viste le richieste sottoposte in passato al Consiglio federale circa l’estensione dell’esercizio di negozi in zona franca di tasse ad altri generi di traffico, il titolo dell’articolo specifica volutamente che tale esercizio è limitato al traffico aereo. Questa limitazione si fonda sulla raccomandazione dell’OMD secondo cui l’esercizio di negozi in zona franca di tasse va autorizzato solo nei porti marittimi e negli aeroporti doganali.