Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/19: Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti · 7 pagine

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Legge federale sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti

4. Rapporto con il diritto europeo

Il diritto comunitario non contempla né la vendita in esenzione da dazio nel traffico intracomunitario né l’acquisto in esenzione da dazio in occasione dell’arrivo dall’estero (art. 28 k della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme1 e art. 23 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa2). I punti vendita tax-free sono considerati depositi doganali privati del tipo E (art. 525 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario3).

Nel 1991 il Consiglio dei Ministri europeo ha deciso all’unanimità di sopprimere la vendita in esenzione da dazio per i viaggiatori all’interno della CE con effetto al 1° luglio 1999, adducendo che essa avrebbe costituito un’anomalia all’interno del mercato unico. Allora le vendite in esenzione da tasse beneficiavano di agevolazioni fiscali per 2 miliardi di ECU l’anno. Ciò comportava gravi distorsioni della concorrenza, avvantaggiando inoltre i passeggeri di aerei e traghetti rispetto a quelli degli altri modi di trasporto. La decisione non interessava la vendita in esenzione da dazio di merci a Paesi terzi né la vendita per il consumo immediato a bordo di aerei e navi.

Anche se il diritto comunitario non contempla la possibilità di acquistare merci in esenzione da dazio per chi arriva dall’estero e la Svizzera si adopera per garantire alla propria normativa la maggiore eurocompatibilità possibile, il Parlamento si è espresso a favore dell’introduzione della possibilità di acquistare merci in esenzione da dazio per i viaggiatori in provenienza dal territorio doganale estero allo scopo di rafforzare la posizione degli aeroporti svizzeri e la piazza turistica svizzera, nonché di creare posti di lavoro.

Tra la Svizzera e la CE non esistono pertanto basi legali contrarie alla possibilità di effettuare acquisti in esenzione da dazio da parte di viaggiatori in provenienza dal territorio doganale estero.

5. Basi legali

La legge federale sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti si fonda sugli articoli 101, 105, 130, 131 e 133 Cost.

Per quanto riguarda la problematica dei diritti fondamentali, vedi le spiegazioni alla fine del punto 1.

1 GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; abrogato dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1

2 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1; abrogato dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, GU L 9 del 14.1.2009, pag. 1

3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1