Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/19: Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti · 7 pagine

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Legge federale sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti

dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante; RS 641.201.31). Pertanto, l’imposta non viene riscossa sui beni di cui all’articolo 17 capoverso 1bisLD, immessi in libera pratica da un viaggiatore in provenienza dal territorio doganale estero, per i quali gli articoli 63 – 67 OD prevedono l’esenzione da dazio.

Oltre ad offrire maggiore trasparenza ed evitare eventuali malintesi, il complemento al capoverso 1 garantisce che i viaggiatori provenienti dal territorio doganale estero possano immettere in libera pratica in esenzione da imposta solo le quantità in virtù degli articoli 63 – 67 OD, a prescindere che gli oggetti di cui all’articolo 17 capoverso 1bisLD siano stati acquistati in territorio doganale estero o in un negozio in zona franca di tasse svizzero.

I passeggeri di voli nazionali (p.es. da Zurigo-Aeroporto a Ginevra) non hanno il diritto di effettuare acquisti in esenzione da imposta in un negozio in zona franca di tasse. In questi casi non è tuttavia dovuta l’imposta sull’importazione, dato che il viaggiatore non ha mai lasciato il territorio doganale svizzero. I passeggeri devono comprovare il loro diritto d’acquisto all’arrivo presentando i relativi documenti (p.es. e-ticket), come avviene del resto già attualmente alla partenza.

2.3 Legge sull’alcool (LAlc; RS 680)

Art. 36

A tenore dell’articolo 36 capoverso 1 LAlc chiunque esporta prodotti fabbricati con bevande distillate per le quali sono state pagate le tasse fiscali ha diritto ad un rimborso proporzionato alla quantità adoperata. A tenore del diritto vigente è considerata esportazione l’introduzione di merci nel territorio doganale estero ma non nei negozi in zona franca di tasse.

Ai sensi del modificato articolo 61 capoverso 3 LD l’introduzione di merci in un negozio in zona franca di tasse equivale alla conclusione del regime d’esportazione. Per poter esentare le merci gravate da una tassa sull’alcool all’atto dell’introduzione in un negozio in zona franca di tasse, bisogna modificare in tal senso la LAlc.

2.4 Legge sull’imposizione del tabacco (LImT; RS 641.31)

Art. 24

Ai sensi del modificato articolo 61 capoverso 3 LD l’introduzione di merci in un negozio in zona franca di tasse equivale alla conclusione del regime d’esportazione.

Secondo l’articolo 9 LImT, l’imposta per i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera è dovuta dal momento in cui sono imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore. L’imposta è restituita al fabbricante solo se viene presentata la prova dell’esportazione ordinaria. Affinché anche i tabacchi manufatti introdotti e venduti in negozi in zona franca di tasse possano beneficiare di questo drawback, è necessario che vengano trattati alla stregua di quelli esportati.

I tabacchi manufatti esteri o svizzeri non tassati sono sdoganati in una procedura di transito a destinazione di un negozio in zona franca di tasse.

Confronta anche la modifica del 19 dicembre 2008 della legge sull’imposizione del tabacco, FF 2009 199.