Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/19: Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Legge federale sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti
Il capoverso 2 non menziona più i negozi in zona franca di tasse dato che dispongono di scorte proprie o le prelevano direttamente dal territorio doganale estero, da depositi doganali o da depositi franchi doganali. Le disposizioni pertinenti sono contenute negli articoli 50 – 57 (depositi doganali) e 62 – 67 (depositi franchi doganali) LD. L’immagazzinamento delle scorte nei depositi franchi doganali è retto dalle disposizioni sui depositi doganali aperti (vedi anche art. 69 OD).
Art. 21 Obbligo di presentazione
Ai sensi del capoverso 1 tutte le merci che vengono introdotte nel territorio doganale o prese successivamente in consegna devono essere presentate a un ufficio doganale. Al momento dell’acquisto nei negozi in zona franca di tasse da parte dei viaggiatori in provenienza dal territorio doganale estero, la merce si trova già in territorio doganale. In questo caso, la persona assoggettata all’obbligo di presentazione è il viaggiatore in arrivo, dato che – attraverso l’acquisto – prende in consegna la merce. Il complemento al capoverso 1 disciplina la deroga procedurale e funge nel caso specifico da precisazione volta a prevenire eventuali malintesi.
Art. 61 Regime d’esportazione
Il regime d’esportazione serve a introdurre merci nel territorio doganale estero. In altre parole, le merci sono tolte dalla libera pratica interna. Chi intende esportare merci, le deve dichiarare come sottoposte al regime d’esportazione. Questo regime è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero, in un deposito franco doganale oppure sottoposte al regime di transito. Il dazio all’importazione e gli altri tributi vengono restituiti solo se è comprovata l’esportazione ordinaria. Affinché possano beneficiare di questo ordinamento, le merci svizzere introdotte in un negozio svizzero in zona franca di tasse e vendute a viaggiatori in arrivo dal territorio doganale estero vengono trattate alla stregua di merci esportate.
Le merci estere o quelle non immesse in libera pratica sono dichiarate nel regime di transito a destinazione di un negozio in zona franca di tasse ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 LD. Il regime di transito è reputato concluso regolarmente se le merci vengono introdotte in un negozio in zona franca di tasse, in un deposito doganale o in un deposito franco doganale nel termine previsto.
2.2 Legge sull’IVA (LIVA; RS 641.20)
Art. 19
Siccome i negozi in zona franca di tasse sono considerati territorio svizzero, i titolari possono vendere in esenzione da imposta ai viaggiatori comprovatamente in provenienza dal territorio doganale estero o in partenza per il territorio doganale estero i beni designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 17 capoverso 1bisLD.
Art. 73
A tenore del capoverso 1 l’importazione di beni è imponibile. L’acquisto di beni di cui all’articolo 17 capoverso 1bisLD in negozi in zona franca di tasse da parte di viaggiatori in provenienza dal territorio doganale estero avviene in Svizzera, dove è esente da imposta. Se vengono immessi in libera pratica, anche tali beni soggiacciono all’imposta sull’importazione. È tuttavia fatta salva l’esenzione ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 numero 1 LIVA, secondo cui sono esenti dall’imposta, tra l’altro, i beni ammessi in esenzione da dazio in virtù degli articoli 63 – 67 OD relativi al traffico turistico (art. 1 lett. b dell’ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 concernente l’importazione esente