Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 53 Esecuzione

La disposizione corrisponde all’articolo 32 LPRI. Tuttavia si è rinunciato a menzionare la funzione consultiva del Consiglio svizzero della scienza nell’esecuzione della legge, poiché questo compito è stato inserito nell’articolo sul Consiglio svizzero della scienza (art. 51 cpv. 2 lett. d).

Art. 54 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 55 Disposizioni transitorie

Art. 56 Referendum ed entrata in vigore

La data di entrata in vigore è decisa dal Consiglio federale. La legge sottostà al referendum facoltativo secondo l’articolo 141 della Costituzione federale.