Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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(cpv. 3). Inoltre è tenuto a informare sui programmi pluriennali nel quadro dei messaggi ERI (cpv. 4).
Art. 44 Pianificazione annuale
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 27 capoverso 2 LPRI. Nel capoverso 3 è stata introdotta una disposizione per la ricerca dell’Amministrazione federale, in base alla quale l’Amministrazione federale deve indicare al Parlamento, nel quadro della presentazione del preventivo annuale, come intende impiegare i mezzi previsti nei programmi pluriennali per la ricerca dell’Amministrazione federale.
Il capoverso 1 LPRI è stato stralciato, dato che l’Amministrazione federale è stata inclusa nel nuovo capoverso 3, mentre la pianificazione annuale dei PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF è oggetto del mandato di prestazioni previsto dalla legge sui PF.
Capitolo 4: Ulteriori disposizioni per gli organi della ricerca
Gli strumenti di informazione e di controllo previsti dalla LPRI si sono in genere rivelati efficienti. Nell’interesse della trasparenza sono state apportate soltanto alcune aggiunte e precisazioni.
Art. 45 Informazione sulle attività di promozione
Questo articolo è stato inserito per esplicitare nella legge il principio di trasparenza nelle attività di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI (cpv. 1). Le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI gestiscono sistemi di informazione pubblicamente accessibili che forniscono informazioni sui progetti da loro promossi nel settore della ricerca e dell’innovazione (cpv. 2).
Art. 46 Informazione sui risultati della ricerca
Questa disposizione non presenta alcuna modifica materiale e corrisponde pertanto all’articolo 28 LPRI, contiene però una precisazione per quanto concerne la cerchia dei destinatari (istituzioni di promozione della ricerca e CTI).
I risultati dei lavori di ricerca finanziati con mezzi pubblici dalle istituzioni di promozione della ricerca e dalla CTI devono di norma essere accessibili al pubblico. Come già previsto dalla LPRI, devono tuttavia essere contemplate delle restrizioni rette dalle disposizioni della legge federale del 17 dicembre 200432 sul principio di trasparenza dell’amministrazione, soprattutto nel settore della promozione dell’innovazione dove la pubblicazione integrale dei risultati può ledere interessi legittimi di confidenzialità o obblighi contrattuali tra gli attori della ricerca e l’economia privata.
Art. 47 Sfruttamento dei risultati della ricerca quale premessa per i sussidi
Questo articolo corrisponde essenzialmente all’articolo 28a LPRI.
È stato inserito un nuovo capoverso 1 in base al quale la Confederazione può vincolare la concessione di mezzi federali alla condizione che i centri di ricerca universitari
32 RS 152.3