Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 5: Statistica
Art. 50 Statistica
La disposizione è stata sottoposta soltanto ad adeguamenti formali e corrisponde all’articolo 30 LPRI.
Per ragioni sistematiche è stato aggiunto il capoverso 3 che nella LPRI si trova all’articolo 19. Inoltre vi si precisa che la banca dati per assicurare l’informazione sui progetti di ricerca e sviluppo dell’Amministrazione federale e del settore dei PF è gestita dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca.
Le statistiche sulla ricerca sono una base rilevante per le decisioni in materia di politica scientifica e uno strumento importante per il coordinamento e la pianificazione.
Capitolo 6: Consiglio svizzero della scienza
Conformemente alla nuova struttura della legge, le disposizioni sul Consiglio svizzero della scienza sono state spostate nella parte finale. Inoltre sono state raggruppate in un nuovo capitolo separato e non figurano più nella parte generale.
Art. 51 Compiti
Conformemente al mandato del Consiglio federale, nel quadro della revisione totale sono stati esaminati il ruolo e i compiti del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia33. Il Consiglio della scienza (nuovo nome) è l’organo consultivo del Consiglio federale per tutte le questioni inerenti alla politica in materia di ricerca e innovazione (ossia l’oggetto della presente legge). I suoi compiti sono stati adeguati alla procedura di pianificazione semplificata e precisati (cfr. cap. 2.6.2). Su mandato dei dipartimenti competenti, il Consiglio della scienza svolge compiti di valutazione ed esprime pareri supra partes su chiarimenti e verifiche dell’orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione (cfr. cap. 2.6.2).
Il capoverso 2 lettera a numero 3 non pregiudica le modalità di valutazione dell’attività di promozione della CTI secondo l’articolo 16 capoverso 5. In virtù dell’articolo 16 capoverso 5 la valutazione dell’attività di promozione è assicurata dalla Confederazione. Spetta quindi alla Confederazione e ai servizi federali competenti (dipartimento, ufficio federale) decidere come attuare concretamente questo mandato legale. In base al capoverso 2 lettera a numero 3, il dipartimento competente può incaricare il Consiglio svizzero della scienza di valutare gli strumenti di promozione della CTI.
Art. 52 Nomina e organizzazione
Come già previsto dalla LPRI, il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio svizzero della scienza (cpv. 1) e approva il regolamento interno (cpv. 2).
33 Cfr. messaggio concernente la legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (FF 2009 3925, in particolare pag. 3972)