Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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presentino una strategia per lo sfruttamento del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra la scuola universitaria e l’economia. Lo scopo di questa nuova disposizione è quello di promuovere lo sfruttamento del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia mediante un provvedimento fondamentale supplementare che completi le disposizioni dei capoversi 2 e 3, che corrispondono a quanto previsto dalla LPRI. Come nella LPRI, le disposizioni sono formulate in modo potestativo.

Art. 48 Garanzia della qualità

Questo nuovo articolo obbliga le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI a predisporre sistemi adeguati di garanzia della qualità nei loro settori di attività e nei loro ambiti di competenza (cpv. 1).

Secondo il capoverso 2 la garanzia della qualità nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale è retta dalla direttive del Comitato di coordinamento interdipartimentale (art. 38 cpv. 3 lett. b).

Art. 49 Rapporto

L’articolo presenta soltanto modifiche formali, sul piano materiale corrisponde all’articolo 31 LPRI. Nuova è la precisazione concernente la cerchia dei destinatari. Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione federale, nella misura in cui svolge o promuove attività di ricerca, devono presentare periodicamente un rapporto al Consiglio federale o al dipartimento competente sulla loro attività e sull’attuazione dei programmi pluriennali (cpv. 1). I rapporti servono all’informazione e al controllo e devono illustrare i problemi incontrati nella realizzazione dei programmi pluriennali.

Per assicurare la comparabilità è conferito al dipartimento responsabile la competenza di definire in modo uniforme la modalità, il contenuto e il momento della presentazione dei rapporti (cpv. 2). Come già previsto dalla LPRI tocca al Consiglio federale informare periodicamente le Camere federali dei risultati nei messaggi ERI.

I rapporti oggetto del presente articolo non corrispondono sul piano materiale ai rapporti d’attività che la CTI deve presentare annualmente al Consiglio federale (art. 22 cpv. 7) e ai piani di promozione che è chiamata a sottoporre annualmente per approvazione ai servizi competenti (art. 33 cpv. 1). Tutti i rapporti con periodicità annuale sono destinati alle autorità incaricate di controllare annualmente i sussidi nel corso di un determinato periodo di sussidio. L’articolo 49 stabilisce per contro che gli organi della ricerca devono rendere conto anche dello stato di attuazione dei piani pluriennali del periodo precedente (ex post) quando elaborano i piani pluriennali per il nuovo periodo (ex ante). Queste informazioni devono essere fornite periodicamente e il Consiglio federale informa periodicamente il Parlamento nei messaggi ERI (art. 31 e

41) sullo stato di attuazione dei piani pluriennali del periodo trascorso e sui nuovi piani pluriennali presentati dalle istituzioni.