Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Sulla base delle perizie e dopo aver sentito la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, il Consiglio dei PF, il FNS, la CTI e altri organi della ricerca interessati, il Consiglio federale definisce l’orientamento strategico della politica di promozione della ricerca e dell’innovazione della Confederazione (cpv. 4), adeguandolo alle mutate condizioni (cpv. 5), e informa in merito le Camere federali nei messaggi ERI (cpv. 6).
Art. 41 Programmi pluriennali
La disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 23 LPRI. Nei programmi pluriennali gli organi della ricerca informano sui temi principali e sulle priorità della loro attività di promozione (cpv. 1).
I programmi pluriennali servono al coordinamento e alla collaborazione fra gli organi della ricerca e contengono le informazioni necessarie all’allestimento dei messaggi ERI e alla pianificazione finanziaria della Confederazione (cpv. 2).
Il nuovo capoverso 3 precisa che i programmi pluriennali della ricerca dell’Amministrazione federale devono essere presentati in forma di piani direttori di ricerca plurisettoriali. Questi piani, che hanno dato buona prova di sé, sono così inseriti nella legge come strumenti di pianificazione. I piani direttori della ricerca dell’Amministrazione federale tengono conto dei temi centrali della ricerca delle scuole universitarie, dei programmi di promozione condotti dal FNS e dell’attività della CTI.
Art. 42 Obbligo di allestimento dei programmi pluriennali
A parte qualche modifica formale, l’articolo corrisponde all’articolo 24 LPRI.
Il capoverso 1 designa gli organi che, nel quadro della procedura di pianificazione, devono allestire programmi pluriennali ai sensi del precedente articolo 41. Per la CTI l’obbligo di allestire i programmi pluriennali, in analogia al FNS, è stato introdotto nella revisione parziale del 25 settembre 2009.
Il capoverso 2 precisa che i beneficiari dei sussidi di cui al capitolo 8 LASU («Sussidi federali») devono fornire le informazioni necessarie sulla loro ricerca nell’ambito della pianificazione della politica universitaria sul piano nazionale prevista dalla LASU.
Il capoverso 3 obbliga i due PF e i centri di ricerca del settore dei PF a fornire le informazioni necessarie sulle loro ricerche nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 4 ottobre 199131 sui politecnici federali (legge sui PF).
Art. 43 Procedura
La disposizione corrisponde all’articolo 25 LPRI, ma è stata modificata e semplificata la ripartizione tematica dei capoversi.
Come finora il Consiglio federale stabilisce le esigenze formali cui devono rispondere i programmi pluriennali (cpv. 1). Se concernono la ricerca universitaria o il settore dei PF, i programmi pluriennali devono anche essere sottoposti rispettivamente alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie e al Consiglio dei PF (cpv. 2). A determinate condizioni, il Consiglio federale può esigere il riesame dei programmi pluriennali