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Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 4 pagine
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2Tale persona ha inoltre l’obbligo di allestire dei sistemi e delle procedure che facilitino la consegna gratuita di informazioni necessarie alle autorità qualora queste ultime le richiedano.
Art. 6 Organo di controllo
1L'Ufficio federale del consumo (UFDC) controlla se le dichiarazioni sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.
2A tale fine può avvalersi di servizi pubblici e privati.
3L'UFDC può richiedere all’Amministrazione federale delle dogane i dati relativi alle importazioni doganali di taluni legni e prodotti lignei durante un determinato periodo di tempo.
Art. 7 Svolgimento del controllo
1I controlli dell'UFDC avvengono sotto forma di
a. controlli a campione aleatori presso i luoghi di vendita; oppure
b. verifica precisa in base a indicazioni fondate relative a una non conformità alle disposizioni di una dichiarazione.
2L'UFDC può consultare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e, se necessario, può prelevare dei campioni da identificare e da esaminare. A tale fine, l'UFDC può, durante gli abituali orari di lavoro, accedere ai locali commerciali delle persone che forniscono legno o prodotti lignei ai consumatori.
3Se i controlli confermano che la dichiarazione non corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza, l'UFDC informa su tali risultati la persona che fornisce il legno o i prodotti lignei ai consumatori. Quest’ultima ha la facoltà di esprimere il proprio parere in merito.
4L'UFDC può disporre la rettifica della dichiarazione.
Art. 8 Emolumenti
1Se da un controllo risulta che l’obbligo di dichiarazione è stato violato, alla persona che ha violato il suddetto obbligo viene richiesto un emolumento per l’indennizzo delle spese di controllo.
2L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.
3La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.
4Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.