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Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 4 pagine

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Art. 9

Chiunque viola le disposizioni sulla dichiarazione previste dagli articoli 2-4 oppure l’obbligo di informazione disciplinato dall’articolo 5 capoverso 2 della presente ordinanza, è punito conformemente all’articolo 11 LIC.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 10 Disposizione transitoria

Il legno e i prodotti lignei che non soddisfano le disposizioni della presente ordinanza, possono essere forniti ai consumatori fino al (30 giugno 2011).

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il (1° luglio 2010).

Data In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente del Consiglio federale: Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova