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Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 4 pagine

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3Se il legno non può essere catalogato come un determinato tipo di legno oppure se non è possibile definirlo in modo univoco, possono essere indicati più tipi di legno o le specie.

4Per i materiali legnosi è permessa l’indicazione « legno misto ».

5Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi, occorre indicare perlomeno i tre tipi di legno presenti in maggiore quantità.

Art. 3 Obbligo di dichiarazione dell’origine del legno

1Chiunque fornisca legno o prodotti lignei ai consumatori ha l’obbligo di indicarne l’origine.

2L’indicazione dell’origine del legno è quella del paese in cui il legno è stato raccolto.

3Se non è possibile stabilire chiaramente il paese di origine del legno si possono indicare più paesi d’origine. L’indicazione di regioni o di continenti non è autorizzata.

4Se non è possibile indicare nemmeno più paesi d’origine, è permessa l’indicazione « origine sconosciuta ».

5Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi, occorre indicare perlomeno l’origine dei tre tipi di legno presenti in maggiore quantità.

Art. 4 Luogo e lingua della dichiarazione

1Il tipo e l’origine del legno devono essere indicati sul prodotto stesso o in prossimità di quest’ultimo (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino).

2Se l’indicazione sul prodotto stesso non è conveniente per ragioni di ordine tecnico, il tipo e l'origine del legno possono essere indicati sotto altra forma, a condizione che siano facilmente consultabili e leggibili (indicazioni sullo scaffale, esposizione di cataloghi).

3Chiunque fornisca ai consumatori esemplari unici o piccole serie fino a 50 unità, può informare i consumatori sul tipo e sull’origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato all’offerta. In tale documento commerciale, i paesi d’origine per ogni tipo di legno sono indicati in base alle informazioni dell’anno precedente.

4Le informazioni sul tipo e sull’origine del legno sono da indicare in una lingua ufficiale della Confederazione.

Sezione 3: Controllo della dichiarazione

Art. 5 Autocontrollo

1Chiunque fornisca legno o prodotti lignei ai consumatori deve garantire l’osservanza degli obblighi stabiliti negli articoli 2-4 della presente ordinanza.