Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 5 pagine
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Progetto di revisione totale delle ordinanze sugli alimenti per animali
4.1 Obiezione: disaccordo sulla soppressione della lista positiva delle materie prime
Risposta UFAG: la proposta prende spunto dalla LOTC (legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio). Con la modifica della LOTC del 12 giugno 2009 è stata decisa la soppressione della lista positiva. Il Consiglio federale ha respinto la reintroduzione per motivi di sicurezza visto che non sono state fornite argomentazioni abbastanza solide.
Gli argomenti a sostegno della soppressione della lista positiva sono:
la lista non sarà mai esaustiva;
i problemi si basano su contaminazioni indesiderate durante la fabbricazione, lo stoccaggio e il trasporto di alimenti per animali e una lista positiva non può evitarle;
la lista positiva non offre garanzie di sicurezza e rallenta l'introduzione di innovazioni.
I seguenti aspetti rilevanti dal profilo della sicurezza sono integrati nel progetto:
controllo autonomo e responsabilità propria delle aziende;
applicazione coerente di HACCP;
controlli basati sui rischi e azioni coerenti in caso di infrazioni.
Ulteriore procedura in riferimento agli alimenti semplici per animali.
È prevista una lista degli alimenti per animali maggiormente usati (catalogo). Ciò è finalizzato in primo luogo alla corretta e uniforme etichettatura degli alimenti semplici per animali.
I nuovi alimenti per animali che non sono descritti nel catalogo devono essere notificati. Non è stato ancora definitivamente stabilito come dovranno essere pubblicate queste notifiche. Ai presenti è stata illustrata una possibile soluzione per il contesto svizzero.
4.2 Obiezione: la categoria auspica che si formuli la legislazione secondo criteri svizzeri anziché
rinviare alla legislazione europea.
Dodici allegati dell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, per i quali nel progetto erano stati introdotti rinvii alla legislazione europea, saranno riformulati secondo i criteri svizzeri come emerso dall'indagine conoscitiva.
Per tre allegati verranno mantenuti, per motivi pratici, i rinvii alla legislazione europea. Si tratta dell'allegato 3 (alimenti dietetici per animali) e 10 (sostanze indesiderate), già attualmente redatti sotto questa forma, nonché dell'allegato 9 contenente le norme per la campionatura e i metodi d'analisi per il controllo degli alimenti per animali.
Il diritto europeo a cui si rinvia negli allegati delle ordinanze continua a essere pubblicato integralmente sul sito Internet di ALP.
4.3 Obiezione: il progetto fa riferimento a disposizioni europee che non sono ancora tutte definiti-
vamente conosciute.
Al momento dell'avvio dell'indagine conoscitiva sul progetto, alcuni punti della legislazione europea non erano ancora disciplinati in maniera definitiva. Con la pubblicazione della prima versione del catalogo delle materie prime per alimenti per animali, nel marzo 2010, e quella della lista delle tolleranze da applicare in occasione dei controlli ufficiali degli alimenti per animali, nell'ottobre 2010, la legislazione europea, attualmente, è totalmente conosciuta.
4.4 Obiezione: la ripresa parola per parola dei testi della legislazione europea rende poco chiara la
lettura delle ordinanze. I testi devono essere formulati secondo le regole del diritto svizzero.
Commento UFAG: il progetto ha lo scopo d'integrare i testi dell'UE in quelli delle ordinanze elvetiche laddove ciò è possibile per facilitare la determinazione dell'equivalenza. Le formulazioni contestate dalla categoria saranno rivedute e adeguate laddove necessario.
4.5 Obiezione: possibilità di differenziare gli additivi e gli alimenti semplici troppo poco chiara.
Questo tema è stato trattato in Europa lo scorso anno. Una raccomandazione sulla differenziazione tra alimenti semplici e additivi per alimenti per animali è stata elaborata e pubblicata a fine 2010. Essa sarà utilizzata anche in Svizzera. Questa differenziazione, quindi, va espressa meglio.
4.6 Obiezione: soltanto il fabbricante può procedere alla spedizione di alimenti per animali sfusi al