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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

Capitolo 6 Classificazione, imballaggio, etichettatura e scheda di dati di sicurezza

Art. 53 Classificazione

1I prodotti fitosanitari che sono preparati o principi attivi pericolosi oppure contengono principi attivi pericolosi devono essere classificati per analogia secondo gli articoli 8–14 OPChim34.

2I principi attivi destinati all’impiego nei prodotti fitosanitari che sono sostanze pericolose e i prodotti fitosanitari che contengono principi attivi pericolosi devono essere classificati per analogia secondo gli articoli 8 e 9 OPChim.

3Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante del preparato, per la presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione.

Art. 54 Imballaggio e presentazione

1I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi devono essere imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore.

2I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti accessibili al grande pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi devono contenere componenti che ne scoraggino o impediscano il consumo.

3I prodotti fitosanitari devono essere imballati secondo gli articoli 35–37 O-PChim35; laddove nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, per la presente ordinanza si intendono tutti i prodotti fitosanitari.

Art. 55 Etichettatura

1Su un prodotto fitosanitario non si devono dare indicazioni errate, ingannevoli o incomplete o tacere fatti che possano trarre in inganno gli acquirenti in merito alla natura, al tipo di composizione o all’utilizzabilità del prodotto.

2I prodotti fitosanitari devono essere etichettati per analogia conformemente agli articoli 39, 40 e 43–49 OPChim36 e secondo le disposizioni degli allegati 7 e 8 della presente ordinanza; laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, per la presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione. Se l’OPChim e gli allegati 7 e 8 della presente ordinanza prevedono un’etichettatura diversa, si applicano le prescrizioni degli allegati 7 e 8.

3Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

a. il contenuto effettivo;

b. i simboli e le designazioni di pericolo secondo l’allegato 1 punto 1 OPChim;

34 RS 813.11

35 RS 813.11

36 RS 813.11