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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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916.161 Agricoltura
b. un elenco delle relazioni dei test e degli studi, per le quali il richiedente ha chiesto la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 46 e le ragioni addotte, conformemente a tale articolo.
3Gli elenchi previsti ai capoversi 1 e 2 indicano se le relazioni dei test e degli studi in questione siano state riconosciute conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.
4Il servizio d'omologazione può esigere dal richiedente un elenco delle relazioni dei test e degli studi presentate in fase di domanda, in un formato elettronico definito.
5Le disposizioni del capoverso 2 non si applicano ai prodotti per i quali le domande sono state presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 49 Domanda preliminare per esperimenti su vertebrati
1Prima di effettuare esperimenti su vertebrati ai fini di un’autorizzazione, il richiedente domanda per iscritto al servizio d'omologazione se sono già disponibili risultati di esperimenti concernenti il principio attivo o il preparato in questione.
2In caso di domanda cautelativa, il richiedente deve fornire la prova che egli stesso intende chiedere un’autorizzazione.
Art. 50 Impiego dei dati di precedenti esperimenti su vertebrati
1Se dispone di sufficienti conoscenze derivanti da precedenti esperimenti su vertebrati su un principio attivo o un preparato, il servizio d'omologazione comunica al richiedente in che misura non sono più richiesti nuovi esperimenti per il rilascio di un’autorizzazione.
2Se tali conoscenze provengono da dati di esperimenti su vertebrati del primo richiedente e di eventuali altri richiedenti, e la durata di protezione di questi dati non è ancora scaduta (art. 46), il servizio d'omologazione intraprende quanto segue:
a. comunica ai precedenti richiedenti dei quali intende impiegare i dati a favore del nuovo richiedente:
1. quali dati intende impiegare,
2. l’indirizzo del nuovo richiedente;
b. comunica al nuovo richiedente comunica gli indirizzi dei precedenti richiedenti.
3I precedenti richiedenti possono opporsi all’immediato impiego dei loro dati entro 30 giorni e chiedere un differimento dell’impiego dei dati.
4Se non riceve una domanda di differimento, il servizio d'omologazione decide sull’impiego dei dati.
5Se riceve una domanda di differimento, il servizio d'omologazione decide:
a. quali dati dei precedenti richiedenti saranno impiegati;
b. il differimento del rilascio dell’autorizzazione per il tempo che richiederebbe al nuovo richiedente per fornire i propri dati.