Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
6.4 Allegato IV: Divorzio con rendita d’invalidità a vita nel primato delle prestazioni (art. 22d AP-LFLP)
Matrimonio Invalidità Divorzio
Età del marito 33 4055
Prestaz. uscita matrim. 21 600 47 00034
Prestazione d’uscita 81 000 203 800
Salario assicurato 44 200 53 800
Prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio fr. 156 800
Quota della moglie divorziata fr. 78 400
Capitale di copertura rendita al mom. del divorzio fr. 472 600
Trasferimento alla moglie divorziata fr. - 78 400
Capitale di copertura rendita dopo il divorzio fr. 394 200
Rendita prima del divorzio fr. 26 500
Rendita dopo il divorzio (26 500 · 394 200 / 472 600) fr. 22 100
Questo esempio illustra la procedura e le conseguenze di una soluzione previdenziale con un primato delle prestazioni e una rendita d’invalidità a vita. In questo caso con l’insorgere del diritto alla rendita d’invalidità non viene tenuto parallelamente un avere di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio, dal momento che con l’età di pensionamento la rendita d’invalidità non viene sostituita. Tuttavia, se l’assicurato dovesse riacquistare l’idoneità al lavoro, avrebbe diritto a una prestazione d’uscita che – secondo un parere unanime – dovrebbe includere anche la previdenza nel regime sovraobbligatorio. Per il calcolo dell’importo da suddividere al momento del divorzio si fa riferimento a questa prestazione d’uscita ipotetica.
Al momento del matrimonio la prestazione d’uscita dell’assicurato è pari a 21 600 franchi. All’insorgere del diritto alle prestazioni d’invalidità l’avere ammonta a 81 000 franchi. Se al momento del divorzio questo assicurato riacquisisse l’idoneità al lavoro, avrebbe diritto a una prestazione d’uscita di 203 800 franchi. Da questa somma viene dedotto l’avere prima del matrimonio, inclusi gli interessi (fr. 47 000) e dall’importo restante (fr. 156 800) viene trasferita la metà (fr. 78 400) all’istituto di previdenza della moglie divorziata. Successivamente l’istituto di previdenza ricalcola la rendita d’invalidità, che a questo punto è pari a soli 22 100 franchi anziché i 26 500 franchi percepiti fino a quel momento. La rendita si è quindi ridotta del 17 per cento, una percentuale più bassa rispetto agli esempi degli allegati II e III, ma che viene applicata prima, ovvero già a partire dal momento del divorzio (55 anni).
34 Accresciuta degli interessi fino al momento del divorzio.