Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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6.5 Allegato V: Divorzio con rendita di vecchiaia in corso (art. 22e AP-LFLP)

Matrimonio Età di Divorzio pensionamento

Età del marito 33 6570

Prestaz. uscita matrim. 27 600 85 500

Prestazione d’uscita 600 900

Rendita di vecchiaia 40 900 40 900

Prestazione d’uscita all’età di pensionamento fr. 600 900

Prestazione d’uscita matrimonio, con interessi fr. 85 500

Prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio fr. 515 400

Quota prestaz. d’uscita durante il matrim.: 85,77 %

Capitale di copert. rendita marito prima del matrim. fr. 516 000

Da suddividere: 85,77 % fr. 442 600

Quota della moglie fr. 221 300

Capitale di copert. rendita marito dopo il matrim. fr. 294 700

Rendita marito prima del divorzio fr. 40 900

Rendita marito dopo il divorzio fr. 23 500

Con una rendita di vecchiaia in corso non è più possibile basarsi su una prestazione d’uscita (ipotetica) e per la suddivisione è necessario partire dal capitale di copertura della rendita. Per tenere conto del periodo del matrimonio, in cui sono stati accumulati averi di previdenza, anche per la suddivisione in caso di rendita di vecchiaia in corso si suddivide – analogamente a quanto previsto per la suddivisione prima del caso di previdenza – soltanto la parte del capitale di copertura riguardante il periodo di assicurazione durante il matrimonio. A tal fine, si determina il rapporto tra l’avere prima del matrimonio e quello dopo il matrimonio al momento dell’età di pensionamento. In questo esempio l’85,77 per cento dell’avere complessivo all’età di pensionamento (fr. 600 900) fa parte del periodo di assicurazione durante il matrimonio. Lo stesso rapporto viene applicato al capitale di copertura ancora disponibile al momento del divorzio (fr. 516 000): ne risulta un importo di 442 600 franchi (quota del capitale di copertura acquisita durante il matrimonio), che va suddiviso in parti uguali. Dopo la suddivisione l’istituto di previdenza ricalcola la rendita di vecchiaia dell’assicurato: anziché la rendita di 40 900 franchi percepita fino a quel momento gli spettano soltanto 23 500 franchi. A seguito del divorzio la rendita è quindi ridotta del 42 per cento circa.