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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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f. le autorità competenti per l’assistenza giudiziaria in materia penale.

2 In merito alle controversie che sorgono nell’Amministrazione federale decide l’autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 19 Trasmissione di dati personali da parte degli Uffici centrali

1 Nell’ambito dell’obbligo di cooperazione di cui all’articolo 18, gli Uffici centrali possono comunicare dati personali a tutte le autorità ivi menzionate.

2 Il Consiglio federale designa gli altri destinatari cui possono essere comunicati dati personali, sempre che ciò sia necessario per:

a. ottenere le informazioni che occorrono agli Uffici centrali e motivare le ri-

chieste d’assistenza informativa; nonché

b. assisterli nell’adempimento dei loro compiti legali.

Art. 20 Obbligo d’informazione nel settore della criminalità organizzata

1 Le autorità federali e cantonali di perseguimento penale comunicano agli Uffici centrali le informazioni che permettono di concludere che esista un’organizzazione ai sensi dell’articolo 260ter numero 1 capoverso 1 del Codice penale11 o che sia stato compiuto un reato di cui all’articolo 24 CPP12, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’istruzione. Esse informano sullo svolgimento e sull’archiviazione di procedure d’indagine nell’ambito delle quali si sospetta la partecipazione di organizzazioni criminali o il compimento di un reato di cui all’articolo 24 CPP, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’istruzione.

2 Gli Uffici centrali informano le autorità federali e cantonali di perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure segnalate.

Capitolo 4: Compiti di polizia contemplati dal Codice di procedura penale

Art. 21 Polizia giudiziaria

1 Fedpol assume i compiti di polizia contemplati dal CPP13. La divisione principale Polizia giudiziaria federale (PGF) esegue tali compiti conformemente alle disposizioni del CPP, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

2 La PGF può essere incaricata di raccogliere le prove nell’ambito di procedimenti d’assistenza giudiziaria internazionale. Essa raccoglie le prove secondo le direttive e sotto la vigilanza del MPC o dell’Ufficio federale di giustizia (UFG).

11 RS 311.0

12 FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)

13 FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)