Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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• articolo 35 capoversi 4 e 5: definire con gli Stati ospitanti i dettagli

dell’intervento di addetti di polizia;

• articolo 54 capoverso 1: disciplinare i dettagli dello scambio di dati con Inter-

pol;

• articolo 74: disciplinare per tutti i sistemi d’informazione di polizia la respon-

sabilità per il trattamento dei dati, il catalogo dei dati trattati, l’estensione dei diritti d’accesso mediante una procedura di richiamo, la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione, la collaborazione con i Cantoni, la trasmissione, in singoli casi, dei dati dei sistemi d’informazione di polizia a terzi, sempre che questi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti, come pure le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati;

• articolo 77 capoverso 8: definire i presupposti della conservazione e della can-

cellazione dei dati in HOOGAN, del collegamento dei singoli organi cantonali di sicurezza, come pure dei diritti d’accesso e del trattamento dei dati da parte di terzi;

• articolo 80 capoverso 5: : designare le autorità federali che, mediante una pro-

cedura di richiamo hanno accesso al Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali;

• articolo 81 capoverso 6: designare le autorità federali che, mediante una proce-

dura di richiamo hanno accesso al Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale;

• articolo 86: designare le autorità civili cantonali autorizzate a diffondere segna-

lazioni nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (cpv. 3 lett. b), come pure le autorità giudiziarie e amministrative autorizzate a consultare, mediante una procedura di richiamo, i dati del Sistema di ricerca informatizzato di polizia (cpv. 4 lett. j);

• articolo 87: designare le autorità cantonali che, per eseguire i loro compiti, sono

autorizzate a comunicare segnalazioni destinate al N-SIS (cpv. 4 lett. k), nonché definire in generale i requisiti conformi alla CAS che riguardano i diritti d’accesso, la durata di conservazione dei dati, il diritto all’informazione e alla comunicazione, i diritti degli interessati, come pure le responsabilità degli organi federali e cantonali (cpv. 8);

• articolo 88, capoverso 5: limitare l’accesso al Registro nazionale di polizia;

• articolo 96: disciplinare le deroghe ai requisiti che devono soddisfare le società

di sicurezza per interventi all’estero o per la protezione o la guardia ad opere militari;

• articolo 98: disciplinare i particolari del contenuto dei contratti stipulati fra au-

torità federali e società di sicurezza;

• articolo 101: disciplinare il controllo dell’esecuzione corretta dei contratti stipu-

lati fra autorità federali e società di sicurezza;

• articolo 102: disciplinare le condizioni e la natura degli aiuti finanziari e delle

indennità (cpv. 4);

• articolo 106: emanare le disposizioni generali per l’esecuzione della presente

legge.

Allegato

Tabella delle concordanze