Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Con la legge illustrata nel presente rapporto, s’intendono essenzialmente correggere, nell’ottica della sistematica del diritto, le basi legali in materia di polizia della Confederazione che sono già in vigore, ma sparse in diversi atti normativi. Pertanto le disposizioni costituzionali valide finora nei diversi settori oggetto delle norme conservano la loro validità come fondamento delle competenze attribuite. Numerose disposizioni sono quindi già rette da diversi principi costituzionali.
La prima delle disposizioni costituzionali su cui si basano le competenze è la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Si tratta di una competenza cosiddetta intrinseca che si fonda sull’esistenza stessa di una collettività nazionale e che attribuisce alla Confederazione la competenza di adottare all’interno e all’estero le misure necessarie per proteggersi, ovvero per tutelare le proprie istituzioni e i propri organi. Tale competenza regge le disposizioni di legge contenute nel secondo titolo che riguardano il settore dei compiti di polizia di sicurezza e che sono state trasferite dalla LMSI115. Inoltre anche lo svolgimento dei compiti di polizia amministrativa di fedpol di cui al quarto titolo è parzialmente retto da questo disposto costituzionale (p. es. l’art. 23 dell’avamprogetto che disciplina la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda e che corrisponde al vigente art. 13a LMSI).
In secondo luogo la legge si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. (competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri) che incarica la Confederazione dei contatti con l’estero. Tale norma regge soprattutto le disposizioni concernenti la cooperazione transfrontaliera di polizia in generale e l’assistenza informativa in particolare contenute nel quinto titolo. Inoltre su tale disposto costituzionale si basano anche determinate competenze di polizia amministrativa correlate alla politica estera, ad esempio il divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all’articolo 25 dell’avamprogetto.
L’articolo 57 capoverso 2 Cost. statuisce invece la competenza della Confederazione in materia di coordinamento. Quest’articolo attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa quando si tratta di disciplinare aspetti della sicurezza che rientrano almeno in parte nella competenza della Confederazione e che, secondo quest’ultima, impongono un coordinamento in collaborazione con la Confederazione o sotto la sua direzione. In questo contesto la competenza della Confederazione non può avere un significato marginale116. L’esigenza di coordinamento che giustifica tale competenza esiste ad esempio nel settore dell’assistenza informativa di polizia di cui al secondo capitolo del quinto titolo, il quale statuisce che lo scambio d’informazioni di polizia su scala nazionale deve tenere conto delle modalità e delle regole valide per i contatti internazionali. Verte sull’articolo 57 capoverso 2 anche il sesto titolo che disciplina i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e in cui è stato trasferito il contenuto della LSIP. Infine, si basa sull’articolo 57 capoverso 2 anche l’esigenza di coordinazione fra Confederazione e Cantoni nell’ambito
115 Cfr. il messaggio del 17 agosto 2005 relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive), FF 2005 5033, n. 5.1.
116 Perizia dell’Ufficio federale di giustizia sulla protezione extraprocedurale dei testimoni del 7 maggio 2007, n. 5.2.2.