Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Introducendo il diritto d’accesso diretto alla banca dati GEWA un richiedente i cui dati sono registrati potrà informarsi subito sulla registrazione o se non è il caso spetterà al detentore dei dati comunicargli che non è registrato. L’articolo 9 capoverso 2 LPD prevede la possibilità di rifiutare, limitare o differire l’informazione unicamente se la comunicazione delle informazioni compromette lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta. Un richiedente che apprende di essere registrato, molto probabilmente non si accontenterà di tale informazione e si rivolgerà alla propria banca o al proprio intermediario finanziario, dato che la registrazione nella banca dati dell’Ufficio di comunicazione è quasi sicuramente riconducibile a una comunicazione di sospetto. Non è possibile valutare con certezza se la nuova disposizione si ripercuoterà negativamente sull’atteggiamento degli intermediari finanziari in materia di comunicazioni. Si tratta tuttavia di un rischio da prendere seriamente in considerazione. Tale circostanza potrebbe avere a sua volta conseguenze negative sull’esito dell’esame della piazza finanziaria svizzera ad opera del GAFI (Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux). Il diritto d’accesso diretto potrebbe danneggiare anche i procedimenti penali in corso, nei quali per ragioni tattiche si aspetta a informare le parti sui loro diritti (p. es. il diritto alla consultazione degli atti). A questo proposito va ricordato che l’Ufficio di comunicazione riceve segnalazioni che non riguardano soltanto il riciclaggio di denaro e i relativi reati preliminari, ma anche la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Si tratta di gravi forme di criminalità e le indagini preliminari pertinenti sono spesso segrete per raccogliere meglio le prove e durano molto tempo. Con il diritto d’accesso diretto sarà molto difficile mantenere segreto un procedimento penale in corso.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

L’avamprogetto raggruppa nell’ottica della sistematica del diritto, aggiorna e completa in modo mirato i compiti di polizia della Confederazione già previsti dalla legislazione vigente (cfr. n. 1.5). Non saranno concepiti compiti completamente nuovi e non saranno apportate modifiche all’organizzazione delle autorità che potrebbero avere ripercussioni sull’effettivo del personale o sulle finanze federali. Futuri impegni finanziari potrebbero scaturire dall’adesione a un’organizzazione internazionale di polizia. Il vigente articolo 353 CP è stato trasferito nella LCPol e più precisamente nel nuovo articolo 102 capoverso 3. Contemporaneamente il campo d’applicazione è stato esteso e non riguarda più solo Interpol, ma le organizzazioni internazionali di polizia in genere o piuttosto gli aiuti finanziari e l’indennizzo di prestazioni dovute all’adesione a tali organizzazioni. Il Consiglio federale spiegherà caso per caso nei relativi messaggi destinati alle Camere federali le ripercussioni di tali adesioni.

3.2 Per i Cantoni

Nella risposta all’interpellanza Banga (06.3285) il Consiglio federale ha affermato che il previsto adeguamento della legislazione sulla polizia della Confederazione non avrebbe intaccato la sovranità cantonale in materia di polizia (n. 1). Il presente