Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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dei compiti di polizia di sicurezza della Confederazione per la protezione delle persone e degli edifici di cui al secondo titolo.

Finalmente l’avamprogetto è retto anche dal principio costituzionale di cui all’articolo 123 capoverso 1 Cost. (legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale). Su tale competenza, che rientra nel campo del diritto penale, si basa il terzo titolo che disciplina i compiti di polizia giudiziaria di fedpol in quanto Ufficio centrale di polizia giudiziaria e della PGF in quanto polizia giudiziaria ai sensi del CPP. Rientrano in tale competenza anche le disposizioni che sono state trasferite dal CP per motivi correlati alla sistematica del diritto, poiché anche il Codice penale è retto dall’articolo 123 Cost.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La legge non introduce nuovi diritti o doveri in campo internazionale e non traspone alcun nuovo impegno internazionale nel diritto nazionale. Per quanto riguarda la conformità con il diritto internazionale pubblico delle norme, trasferite nella LCPol, dei trattati di diritto internazionale che la Svizzera deve rispettare, si rinvia ai pertinenti messaggi del Consiglio federale che illustrano tali norme. Lo stesso rinvio vale per il trasferimento nella LCPol del diritto nazionale vigente, introdotto per applicare gli accordi internazionali.

5.3 Forma dell’atto

La normativa proposta contiene disposizioni riguardanti la limitazione di diritti fondamentali e l’organizzazione e la procedura delle autorità federali. Secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettere b, f e g Cost., deve pertanto rivestire la forma di una legge federale.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

La LCPol non è soggetta al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.), poiché la legge non prevede sovvenzioni, crediti d’impegno o pagamenti che implicano nuove spese uniche di 20 milioni di franchi o spese ricorrenti per oltre 2 milioni di franchi.

5.5 Delega di competenze legislative

La legge contiene alcune deleghe di competenze legislative o mandati legislativi che incaricano il Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive per concretizzare determinate disposizioni legali nei seguenti ambiti:

• articolo 5: designare le persone e gli edifici della Confederazione per i quali la

Confederazione adotta misure di protezione;

• articolo 18: disciplinare l’obbligo delle autorità e dei servizi di cooperare e for-

nire informazioni;

• articolo 19 capoverso 2: designare i destinatari cui gli Uffici centrali possono

comunicare dati personali;