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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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ALLEGATO III

PROCEDURA DI ARBITRATO

1. Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salva decisione

contraria delle parti contraenti.

2. Ognuna delle parti contraenti designa un arbitro entro trenta giorni.

3. I due arbitri designati nominano di comune accordo un super-arbitro che non abbia la

nazionalità di una delle parti contraenti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, scelgono il super-arbitro in un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

4. Salva decisione contraria delle parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo

autonomo le proprie norme di procedura. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

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CH/CE/Allegato III/it 1