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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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(c) qualora l'operatore economico autorizzato lo chieda perché si trova temporaneamente
nell'incapacità di rispettare le condizioni o i criteri di concessione della qualifica.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3. La sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa.
4. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
5. Ogni parte contraente fissa la durata del periodo di sospensione in modo tale che l'operatore economico autorizzato possa prendere i provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione.
6. Allorché l'operatore economico abbia adottato, con soddisfazione delle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri da soddisfare da parte di ogni operatore economico autorizzato, l'autorità doganale di rilascio annulla la sospensione.
CH/CE/Allegato II/it 12