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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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ARTICOLO 8

Revoca della qualifica

1. L'autorità doganale di rilascio revoca il certificato di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

(a) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della

regolamentazione doganale e sono esaurite le vie di impugnazione;

(b) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del

periodo di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 5;

(c) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.

2. Tuttavia, nel caso di cui alla lettera a), l'autorità doganale può decidere di non revocare il certificato di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

3. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

CH/CE/Allegato II/it 13