Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 10 pagine

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3 Valutazione specifica degli avamprogetti

Per rendere più precisa l'analisi occorre fare una distinzione tra la valutazione dell'avamprogetto I, ovvero l'approvazione e la trasposizione del Protocollo ONU sulle armi (n. 3.1) e quella dell'avamprogetto II, ovvero la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento (n. 3.2).

3.1 Avamprogetto I

Cantoni:

LU fa notare che, conformemente al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, le armi da fuoco e le munizioni fabbricate o commerciate senza autorizzazione andrebbero confiscate (e di regola distrutte). Le misure di sequestro, di confisca e di rivalutazione di tali oggetti non sono disciplinate nell'attuale legislazione sulle armi e non sono nemmeno previste nella presente revisione. LU propone di inserire tali misure poiché giudica inammissibile che un'arma oggetto di traffico illecito torni in commercio o sia venduta con profitto per il trafficante.

SZ chiede perché il sequestro e la distruzione di armi illegali sanciti dall'articolo 6 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco non siano sanciti anche negli articoli 31 LArm e 54 OArm. Per SZ inoltre non è comprensibile perché la procedura per le armi che potrebbero essere restituite non sia disciplinata analogamente a quanto previsto dall'articolo 54 OArm.

SZ esprime delle perplessità sulla pertinenza dell'obbligo di marcatura sancito agli articoli 18b LArm e 31 OArm.

Secondo BL occorre creare un sistema semplice e rapido per la marcatura d'importazione che permette l'identificazione.

La maggioranza dei Cantoni approva la competenza attribuita all'Ufficio centrale Armi di trattare le richieste provenienti dall'estero in merito al rintracciamento. GE vincola il proprio consenso alla condizione che i Cantoni ottengano accesso a tali informazioni.

VD ritiene importante che le disposizioni d'esecuzione comprendano delle eccezioni riguardo alla marcatura di elementi d'interesse storico o culturale.

Molti Cantoni sono inoltre favorevoli all'aggiunta di una disposizione penale concernente i reati in materia di marcatura.

Partiti:

Tutti i partiti, salvo l’UDC, approvano l'avamprogetto I. Secondo i democentristi è, infatti, inutile aderire al Protocollo ONU sulle armi da fuoco che è stato ratificato da soli 79 Stati tra cui, salvo l'Italia, non figurano nemmeno i nostri Paesi limitrofi. Dei membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, soltanto la Cina e il Regno Unito hanno ratificato il Protocollo.

L'inserimento della disposizione penale è stato accolto favorevolmente, anche se il PS la considera superflua.

Organizzazioni:

La FST rileva che il Protocollo ONU sulle armi da fuoco chiede agli Stati di provvedere affinché le armi contrassegnate siano registrate. La federazione si oppone nuovamente all'istituzione di un registro centrale, spiegando che l'introduzione di un obbligo di marcatura o di registrazione correlato a un obbligo d'autorizzazione potrebbe costituire un ostacolo importante o addirittura una restrizione all'esercizio del tiro sportivo o del collezionismo.

La FSFP, invece, difende fermamente l'introduzione di una banca dati centrale e nazionale. Ritiene infatti che si tratti di un dispositivo fondamentale e propone di modificare di conseguenza l'articolo 31c capoverso 2 lettera bbis LArm.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco si applica anche agli accessori di armi, alle munizioni e agli elementi di munizioni. La FST vorrebbe quindi sapere in che modo il Protocollo si applica