Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/72: Revisione delle basi legali in materia di armi d'ordinanza · 8 pagine

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Capoversi 1, 2 e 3: Come «organi riceventi» devono essere designati i UR

punti di ristabilimento della BLEs e la polizia.

Capoverso 2: Poiché in simili casi le persone interessate potrebbero GR

essere anche in possesso di armi civili, l'organo ricevente dovrebbe

informare la polizia cantonale del Cantone di domicilio.

Capoverso 2: Alla lettera b, sostituire «comando di circondario del Can- VD

tone» con «comandante di circondario del luogo di domicilio».

Alla lettera d, indicare «punto di ristabilimento del Cantone di domicilio»

invece di «punto di ristabilimento della BLEs».

È opportuno utilizzare la nozione di domicilio in relazione sia all'arma

che al rapporto dettagliato allestito dalle autorità civili o militari. Per

quanto concerne le persone da informare in merito al ritiro dell'arma, il

capoverso 2 omette di menzionare il comandante d'unità.

Capoverso 3: Stralciare, poiché secondo il capoverso 1 ogni arma de- BL, VS

positata o ritirata deve essere consegnata senza indugio a un punto di

ristabilimento della BLEs.

Capoversi 3 e 4: Ripetere ai capoversi 3 e 4 della presente disposizione NE

quanto è precisato al capoverso 1, ossia che nei casi in questione si

tratta dell'arma personale o dell'arma in prestito.

Consenso per la procedura d'annuncio proposta in relazione con il ritiro FST

cautelativo dell'arma personale.

Articolo 51 Ordinanza del DDPS sul tiro (Misure concernenti i giovani tiratori)

Capoverso 2: Indipendentemente dall'età, di principio ai giovani tiratori LU, UR, SZ, NW, non dovrebbero essere lasciati in custodia fucili d'assalto in prestito. SO, SG, GR, AG

Capoverso 2: Per venire incontro alle piccole società di tiro, come va- NW, GL, ZG, SO, riante o eccezione, ai giovani tiratori possono essere lasciati in custodia, BS, SH, AR, GR indipendentemente dall'età, fucili d'assalto in prestito senza l'otturatore.

Capoverso 2: Indipendentemente dall'età, ai giovani tiratori vanno sem- ZH, BE, BL, AI, pre lasciati in custodia soltanto fucili d'assalto in prestito senza l'ottura- TG

tore.

Capoverso 2: Come limite d'età deve essere indicato il 17° anno d'età. LKSV, KSOW, Ai giovani tiratori che superano tale età deve essere lasciata in custodia FTST

l'arma con l'otturatore.

Motivazione: I cittadini maggiorenni (dai 18 anni) non devono essere

trattati in modo discriminatorio. L'otturatore fa parte, di principio, dell'ar-

ma.

Capoverso 2: La custodia al domicilio dell'arma senza l'otturatore viene PT

rifiutata. I cittadini maggiorenni (dai 18 anni) non devono essere trattati

in modo discriminatorio. L'otturatore fa parte, di principio, dell'arma.

Qualora fosse possibile un deposito presso servizi privati, viene favorito OW

il disciplinamento differenziato per età conformemente alla proposta.

In caso contrario, a tutti i giovani tiratori deve essere lasciato in custodia

soltanto il fucile d'assalto senza l'otturatore.

Capoverso 3: L'articolo 51 capoversi 2 e 3 non è redatto in modo molto VD

chiaro. Sarebbe auspicabile definire chiaramente il termine «giovani

tiratori» oppure, più opportunamente, menzionare la maggiore età.