Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/72: Revisione delle basi legali in materia di armi d'ordinanza · 8 pagine
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Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Revisione delle ordinanze sull'equipaggiamento personale dei militari e di altre ordinanze in relazione con le armi d'ordinanza
Risultati dell'indagine conoscitiva del giugno/luglio 2009
Stato 17 agosto 2009
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1. Introduzione
Sulla base dei criteri per il disciplinamento del settore delle armi d'ordinanza stabiliti dal Consiglio federale il 25 febbraio 2009, il DDPS ha proceduto, presso le Direzioni cantonali degli affari militari e della polizia nonché la Federazione sportiva svizzera di tiro (FST), a un'indagine conoscitiva relativa alle pertinenti disposizioni. L'indagine conoscitiva ha avuto luogo dall'8 giugno al 24 luglio 2009 e ha riguardato le seguenti ordinanze:
− ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM;
RS 514.10); contemporaneamente nel progetto di revisione state proposte modifiche dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro; RS 512.31) e dell'ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi; RS 514.541);
− ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari
(OEPM-DDPS; RS 514.101);
− ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS
sul tiro; RS 512.311).
I progetti di revisione proposti mantengono di principio la custodia al domicilio delle armi personali. Contemporaneamente sono state recepite differenti possibilità di ottimizzazione per incrementare la sicurezza in relazione con tali armi:
miglior accertamento del potenziale di violenza delle persone soggette all'obbligo di leva in occasione del reclutamento. Chi presenta un potenziale di violenza non riceverà alcuna arma personale.
Obbligo per i quadri di segnalare le persone che denotano un potenziale di violenza o un'inclinazione al suicidio. In seguito, mediante esami, test e audizioni si accerterà se alla persona segnalata debba essere ritirata l'arma personale.
Ulteriori possibilità di deposito per le armi d'ordinanza. Il militare deve comunque garantire l'adempimento dei rimanenti obblighi, vale a dire l'adempimento del tiro obbligatorio e l'entrata in servizio con l'equipaggiamento completo.
Come nel caso dell'acquisto di armi in ambito civile, obbligo di presentare un permesso d'acquisto di armi per la cessione in proprietà dell'arma al proscioglimento dagli obblighi militari e per la consegna in prestito dell'arma d'ordinanza nel quadro del tiro fuori del servizio. L'emolumento per il permesso d'acquisto di armi sarà aumentato leggermente per compensare meglio l'onere degli accertamenti effettuati dalle autorità cantonali.
Misure per la consegna di armi d'ordinanza ai giovani tiratori.