Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/72: Revisione delle basi legali in materia di armi d'ordinanza · 8 pagine
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4. Pareri sulle singole disposizioni della revisione
Articolo 6a OEPM (Possibilità di deposito gratuito e senza condizioni dell'arma personale)
Capoverso 1: Il termine «BLEs» deve essere concretizzato: «centro ZH, BE, UR, SZ, logistico o punto di ristabilimento della BLEs». BS, BL, SH;
LKSV, KSOW, Ciò vale anche per l'articolo 7 OEPM e l'articolo 53a capoverso 4 del-
FTST
l'ordinanza sul tiro.
Capoverso 1: «L'arma personale può essere depositata gratuitamente, LU, UR, ZG, SG, senza indicare motivi, presso la BLEs e i punti di ristabilimento cantonali …» GR, TG, VS (stralciare il cpv. 2)
Motivazione: La Confederazione deve garantire la possibilità del deposi-
to presso la BLEs e presso tutti i punti di ristabilimento (federali e canto-
nali). Essa deve assumersi anche le relative spese.
Capoverso 1: La domanda deve poter essere registrata dai comandi di NE
circondario senza che sia necessaria l'approvazione della BLEs.
Le spese di deposito devono essere assunte dalla Confederazione.
Occorrerebbe fare in modo che i Cantoni possano offrire il deposito del- OW
l'arma personale anche presso servizi privati, con assunzione delle rela-
tive spese da parte dei militari.
Capoverso 2: Non è chiaro in quali casi i Cantoni devono offrire possibi- ZH, SZ, GL, FR, lità di deposito; la disposizione dovrebbe essere precisata (per es. in SH, AR
aree discoste del Cantone).
Capoverso 2: «Il DDPS disciplina nell'OEPM-DDPS l'indennità che la ZG
Confederazione versa ai Cantoni per ogni arma depositata.»
Capoverso 2: Nella misura in cui la Confederazione decida di estendere GE
le possibilità di deposito delle armi d'ordinanza e laddove essa (per il
tramite della BLEs) ne fissa le condizioni, i relativi costi devono essere a
suo carico.
Capoverso 3: L'ordinanza non disciplina chiaramente la procedura di- VD
sciplinare da applicare nel caso in cui il militare che ha depositato la sua
arma personale esegue, malgrado tutto, i tiri obbligatori con l'arma di
una terza persona.
Articolo 7 OEPM (Ritiro cautelativo dell'arma personale)
Capoversi 1 e 3: Utilizzare il termine «comandante di circondario» (in LU, UR, ZG, FR, luogo di «comando di circondario»). BL, AR, SG, AG,
TG
L'adeguamento riguarda anche l'articolo 53a capoversi 1-3 dell'ordinan-
za sul tiro e l'articolo 42 dell'ordinanza del DDPS sul tiro.
Capoverso 1: «Esso (= comando di circondario) può incaricare i corpi di SH
polizia cantonali di ritirare l'arma personale in vista della consegna a
detto comando.»
Motivazione: Precisazione intesa a limitare l'esecuzione al solo ritiro
(senza ulteriori accertamenti ecc.).
Capoverso 1: In caso di ritiro cautelativo deve essere coinvolta la Sicu- AI
rezza militare.