Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/76: Revisione dell'ordinanza sulla tassa dall'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) · 5 pagine

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Revisione parziale dell'ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

mare o di battelli del Reno di una compagnia armatrice svizzera quali «normali» assoggettati in congedo all'estero in virtù delle nuove prescrizioni militari e di normative civili;

• modifiche delle prescrizioni concernenti la tenuta di un registro in base a nuovi processi

amministrativi nel campo delle procedure di notifica militari e del servizio civile;

• precisazione dei legittimati a proporre reclamo (adeguamento alla procedura in ambito di

imposta federale diretta);

• precisazione della procedura di ricorso per le istanze di condono (esclusione del parere

dell'AFC);

• abrogazione della seconda diffida e del relativo emolumento in seguito alla modifica della

legge;

• modifica della prassi in materia di rimborso sulla base della revisione della legge (rimbor-

so solo dopo aver raggiunto il totale obbligatorio di giorni di servizio);

• modifiche necessarie di carattere terminologico e linguistico.

4 Spiegazioni concernenti i singoli articoli

Modifiche materiali

Articolo 7, articolo 14 capoversi 2 e 3, articolo 17 capoversi 1 e 3, articolo 18, articolo 34 capoverso 2, articolo 37 capoverso 3, articolo 46, articolo 47 capoversi 1 e 2, articolo 49 capoverso 1, articolo 52 capoverso 2, articolo 54 capoversi 1 e 4, articolo 57 capoverso 2, articolo 59.

Modifiche linguistiche

Articolo 17 capoverso 4 (testo f e i), articolo 28 capoverso 3.

Correzione di errori

Articolo 12 capoverso 3 (testo f), articolo 13 (testo d), articolo 40 capoverso 3, articolo 56.

Articolo 7

L'articolo 12 capoverso 1 lettera a LTEO concernente la deduzione per gli assoggettati coniugati è stato abrogato con la revisione della LTEO. Pertanto, il relativo articolo dell'OTEO contenente la clausola sull'adeguamento al rincaro non ha più una base giuridica e deve essere abrogato.

Articolo 12 capoverso 3 (testo f)

Errore di scrittura nel testo francese (doppio articolo).

Articolo 13 (testo d)

Errore di scrittura nel testo tedesco.

Articolo 14 capoverso 2

Gli assoggettati che hanno ricevuto l'autorizzazione di congedo per l'estero non devono più presentare una domanda di congedo per il tramite della rappresentanza svizzera competente. Per questo la precisazione deve essere stralciata. Gli assoggettati che dall'estero prolun-